La multa ad ATAC per i ritardi nelle corse

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2018-01-30

3,6 milioni di euro da pagare perché la municipalizzata romana dei trasporti aveva un “frequente e sistematico mancato rispetto dell’orario diffuso presso le stazioni e attraverso il sito Internet”. Aveva?

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L’ATAC deve pagare 3,6 milioni di euro di multa inflittale dall’Antitrust nel luglio 2017 per una pratica commerciale, ritenuta scorretta, su corse cancellate e mancata informazione ai consumatori. Questo ha deciso oggi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che ha respinto il ricorso della municipalizzata dei trasporti romana. La parte curiosamente divertente della vicenda è che l’ATAC è di proprietà del comune di Roma, ovvero dei cittadini romani. Secondo la sentenza la condotta dell’Atac “legittimamente è stata ritenuta scorretta, in quanto contraria ai canoni di diligenza richiesti, nonché ingannevole” e la tesi dell’Autorità in merito all’ingannevolezza della pratica è “logica e adeguatamente argomentata”.

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Produttività delle metro a Roma (Il Fatto, 12 novembre 2017)

La pratica commerciale sanzionata consisteva “nel frequente e sistematico mancato rispetto dell’orario diffuso presso le stazioni e attraverso il sito Internet” nonché nella “mancata diffusione preventiva di informazioni riguardo all’impossibilità di effettuare determinate corse”. Contro la sanzione è stato proposto un ricorso al TAR volto da un lato a contestare la competenza e la potestà istruttoria e sanzionatoria dell’Autorità, e dall’altro ad escludere che la condotta sanzionata fosse una pratica commerciale scorretta. Per il Tar “non vi è dubbio – si legge nella sentenza – che la carenza sistematica di corse nonché la mancata, tempestiva, informativa alla stessa utenza, in ordine alla probabilità che alcuni treni sarebbero stati soppressi, risultano idonee a fondare l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”.
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Le corse saltate di ATAC (Il Messaggero, 19 novembre 2017)

Premettendo poi che nel settore dei trasporti “la tutela dei consumatori-utenti costituisce un obiettivo di preminente rilievo”, i giudici amministrativi hanno ritenuto che “condivisibilmente AGCM, nel provvedimento sanzionatorio, ha osservato che ‘la soppressione delle corse, indipendentemente dalla successiva rimodulazione delle stesse, ha sostanzialmente vanificato la valenza informativa dell’orario diffuso, dal momento che esso non ha molto spesso trovato corrispondenza con la reale consistenza del servizio di trasporto ferroviario effettivamente offerto da ATAC  in tutto il periodo oggetto di osservazione”. Infine “la carenza di diligenza di ATAC, nel non rendere in tempo utile edotto il consumatore finale del servizio di trasporto reso onde garantire allo stesso la possibilità di decidere di avvalersi di un sistema di trasporto alternativo e diverso da quello fornito dalla stessa Società, deve ritenersi rilevante ai fini sanzionatori”; e “il provvedimento sanzionatorio contiene una sufficiente e congrua motivazione a suffragio della determinazione della sanzione”.

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