La lettera dell'Agenzia delle Entrate sulle liquidazioni periodiche IVA

di Giovanni Drogo

Pubblicato il 2017-07-18

Alcuni contribuenti hanno ricevuto una lettera dell’Agenzia delle Entrate che li invita a verificare e correggere eventuali errori nel versamento dell’IVA dovuta in base al modello “Comunicazione liquidazione periodiche IVA” relativo al I trimestre 2017. E’ l’effetto dei controlli in tempo reale sulle comunicazioni periodiche

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«Gentile contribuente, desideriamo informarla che abbiamo riscontrato una possibile anomalia nel versamento dell’IVA dovuta in base al modello “Comunicazione liquidazione periodiche IVA” relativo al I trimestre 2017». Inizia così una lettera che l’Agenzia delle Entrate sta inviando ad alcuni titolari di P. Iva per informarli che c’è una discrepanza tra l’imposta dovuta e i versamenti del modello F24 effettuati. L’Agenzia invita quindi i contribuenti a verificare i pagamenti effettuati e a correggere eventuali errori.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate sulle liquidazioni periodiche IVA

In teoria niente di preoccupante perché si tratta di una lettera di “cortesia” da parte dell’Agenzia delle Entrate e non di un’ingiunzione di pagamento. Un atto dovuto in seguito alla verifica delle liquidazioni periodiche IVA la cui scadenza – per il primo trimestre 2017 – era il 12 giugno. Per il secondo trimestre la scadenza per la comunicazione delle liquidazioni IVA è fissata per lunedì 18 settembre; nel terzo trimestre la scadenza è il 16 novembre mentre per il quarto il 28 febbraio 2018. La lettera non costituisce un’ingiunzione di pagamento e né di “guerra psicologica” condotta dall’Agenzia nei confronti dei contribuenti. Molto più semplicemente si tratta di un controllo sui versamenti effettuati. Chi è preoccupato della “velocità” o dell’eccessiva tempestività con cui l’Agenzia delle Entrate svolge gli accertamenti e sostiene che sia sia tutta una tattica per terrorizzare i titolari di partite IVA sta solo facendo dell’inutile allarmismo.

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Fonte: Facebook.com

In primo luogo perché l’Agenzia consente al contribuente di correggere eventuali errori. Ad esempio un versamento potrebbe essere stato eseguito indicando un codice tributo o un anno sbagliato. Il che significa che il pagamento è stato effettuato ma che sono stati commessi degli errori in fase di dichiarazione. Oppure potrebbe risultare un debito perché il contribuente ha dimenticato di inserire il credito dell’anno precedente e quindi l’Agenzia non individuato una “possibile anomalia” con il versamento. 

Il contribuente può mettersi in regola tramite il ravvedimento operoso

In secondo luogo, qualora i versamenti non siano stati effettuati il contribuente può mettersi in regola utilizzando il meccanismo del ravvedimento operoso (art. 13 del d.lgs. n. 472/1997) introdotto nel gennaio 2015. Si tratta di un procedimento tramite il quale è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Del resto la missiva non accusa il contribuente di essere un evasore fiscale, ma evidenzia solo l’esistenza di un debito IVA.
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La lettera non è né una cartella esattoriale né un avviso di accertamento e non contiene alcuna sanzione. Si tratta invece di un avviso che viene comunicato al contribuente in tempo reale. Il fatto che la comunicazione sia tempestiva non significa che l’Agenzia ha intenzione di vessare o torturare psicologicamente il contribuente che in ogni caso potrà continuare a versare in ritardo l’IVA facendo ricorso al ravvedimento operoso. In ogni caso, fanno notare da più parti, non si tratta certo di lettere che mirano a colpire l’evasione fiscale, perché nel caso degli evasori un debito IVA non verrebbe nemmeno dichiarato.

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