Quando serve l’autocertificazione fino alla fine di aprile

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2021-04-01

Cosa cambia con il nuovo decreto COVID di aprile 2021 e quando servirà l’autocertificazione?

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Cosa cambia con il nuovo decreto COVID di aprile 2021 e quando servirà l’autocertificazione? Gli spostamenti sono vietati tra regione, quindi il modulo sarà necessario solo in questo caso per dimostrare le situazioni lavorative o di necessita. Spiega il Corriere:

Servirà l’autocertificazione per uscire dalla propria regione. Il nuovo decreto del governo conferma che «sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione». Tra i motivi di necessità — è stato chiarito — c’è l’assistenza a un parente malato e non autosufficiente, ma solo per la persona che deve occuparsene

Italia rossa o arancione dal 7 al 30 aprile. Al bando le zone gialle: “nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla” si applicano “le misure stabilite per la zona arancione”. Lo stabilisce, come da attese, la bozza del dl che approderà a minuti nella riunione del Consiglio dei ministri, in programma alle 17.30. Nel testo c’è la ‘concessione’ chiesta da Fi e Lega, ovvero viene prevista la possibilità di un allentamento delle misure se contagi e avanzamento della campagna vaccinale lo consentiranno. “In ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili – si legge nel testo – con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020

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