Il medico omeopata sospeso dalla Corte di Cassazione

di Giovanni Drogo

Pubblicato il 2018-06-20

L’anno scorso era stato inserito nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo per la morte di un bambino. In questi giorno la Cassazione ha confermato la sospensione in via cautelare dall’esercizio della professione a causa del rischio che l’omeopata possa reiterare la sua condotta

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Qualche tempo fa un bambino è morto a causa di un’otite. I genitori del bambino si erano rivolti al medico – che non era il pediatra del piccolo – per curare un’otite. Il medico avrebbe consigliato alla coppia di tenere a casa il bambino e di non seguire le terapie “ufficiali”. Anche quando la madre ha chiamato l’ambulanza dopo che la situazione era ormai critica il medico avrebbe provato a convincere anche il medico del 118 a non intervenire. Su suggerimento dello stesso dottore la mamma del bambino avrebbe tentato di impedire all’operatore del 118 di somministrare del paracetamolo per abbassare la febbre al bambino.

Il medico omeopata sospeso dalla Corte di Cassazione

Già a luglio dello scorso anno lOrdine dei medici aveva irrogato una sospensione di sei mesi nei confronti del dottore. La decisione della sospensione, per la violazione degli art. 15 e 33 del codice deontologico dei medici, venne presa dopo una riunione fiume della commissione disciplinare provinciale dei mediciDue le incolpazioni contestate al medico: non aver curato il bimbo al meglio, garantendo la guarigione, ossia somministrando antibiotici di fronte all’aggravarsi della patologia e di non aver informato i genitori dei rischi che il piccolo stava correndo.

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Dopo la morte del bambini, sopravvenuta dopo alcuni giorni di coma a causa di un’encefalite, Marco Del Prete, Presidente AMIOT, si era affrettato a dire che la colpa è di chi osteggia l’omeopatia. Gli avvocati del medico invece avevano annunciato ricorso contro il provvedimento di sospensione, sospendendone così l’efficacia esecutiva.  Nei giorni scorsi la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 27420/2018 hanno però confermato la decisione di sospendere il medico dalla professione. Una sospensione che si aggiunge a quella stabilita dall’Ordine dei Medici. Decisione che era stata presa dal GIP e poi confermata dal Tribunale della libertà al fine di evitare il pericolo di reiterazione del reato. Il dottore risulta al momento essere anche accusato di omicidio colposo.

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Dalla sentenza emerge come la terapia omeopatica prescritta al bambino fosse stata data a distanza, ovvero al telefono (come è emerso dall’esame dei tabulati). Con buona pace di coloro che sostengono che l’approccio del medico omeopatico sia maggiormente incentrato sulla persona del paziente rispetto a quello del medico cosiddetto “allopatico” che invece viene sovente criticato e accusato di voler curare i malati “in serie”.

Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione sul caso dell’omeopata di Ancona

Anche dopo aver visitato il paziente il medico aveva sottostimato la gravità della patologia omettendo di sottoporre il bambino ad un opportuna terapia antibiotica anche a fronte di “intelleggibili sintomi che avrebbero imposto accertamenti di tipo diagnostico” e stante “la fallacia della terapia impostata”. Il Tribunale rileva anche il comportamento tenuto dall’indagato “improntato all’occultamento di elementi in grado di far luce sulla vicenda” un comportamento che per i giudici è “sintomatico dell’assenza di un vaglio critico del proprio operato”. Per questo motivo la Cassazione ritiene che non ci sono elementi che possano far ritenere “che la condotta tenuta non verrà in futuro reiterata” anche in presenza della sospensione da parte del relativo ordine professionale.

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La Corte di cassazione ha quindi confermato la misura cautelare della sospensione dall’esercizio della professione, precisando che “anche in materia di colpa professionale è possibile una prognosi di reiterazione dei comportamenti in relazione alle caratteristiche della struttura in cui il professionista opera e al comportamento da questi tenuto nel caso oggetto di giudizio”. Va inoltre ricordato che in base al già citato articolo 15 del codice deontologico dei medici «Il medico può prescrivere e adottare sotto la sua diretta responsabilità sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali nel rispetto e decoro della dignità della professione. Il medico non deve sottrarre la persona assistita ai trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia».

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