Decreto Sicurezza Bis: così un vaffa diventa reato

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2019-08-12

L’art. 16 del decreto sicurezza bis prevede che l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando, nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis del codice penale, il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale

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Fare resistenza a un controllore sul treno o sui mezzi pubblici, apostrofare oltre i limiti della buona educazione un dipendente dell’Agenzia delle entrate, un direttore delle Poste o un insegnante, minacciare un vigile perché chiuda un occhio su una violazione del codice della strada potrebbe costare fino a cinque anni di carcere con il decreto sicurezza bis. Spiega infatti Italia Oggi in un articolo a firma di Francesco Cerisano che l’art. 16 del decreto sicurezza bis prevede che l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando, nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis del codice penale, il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni:

Non ci sono solo le forze dell’ordine tra le categorie a cui la legge di conversione del decreto sicurezza bis (legge 8 agosto 2019 n. 77, fi rmata giovedì scorso dal presidente della repubblica Sergio Mattarella e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 di sabato 9 agosto) offre una protezione speciale contro i piccoli-grandi atti di ordinaria prevaricazione e prepotenza di cui spesso sono vittime i rappresentanti dello stato. Fino ad ora queste condotte, se di lieve entità, cadevano nel nulla, diventando non punibili «per particolare tenuità del fatto».

Il decreto Salvini-bis, invece, cambia tutto prevedendo che l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando, «nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis del codice penale», il reato è commesso «nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni». I reati citati dalla norma del decreto sicurezza bis (art. 16 del dl 53/2019) sono la violenza e minaccia a pubblico uffi ciale (art. 336 c.p.), la resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e l’oltraggio a pubblico ufficiale.

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L’offesa ai pubblici ufficiali nel decreto sicurezza bis (Italia Oggi, 12 agosto 2019)

Le prime due condotte sono sanzionate con la reclusione da sei mesi a cinque anni (tre anni se la violenza o la minaccia sono commessi per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto del proprio ufficio o servizio), l’ultima (l’oltraggio) con la reclusione fi no a tre anni, ma la pena può essere aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Dunque, se sul pubblico ufficiale in servizio è commessa violenza, minaccia, resistenza, oltraggio non c’è tenuità del fatto che tenga. Scatterà la responsabilità penale. L’esimente della tenuità del fatto resta solo per l’oltraggio a un magistrato in udienza (art. 343 c.p.), fattispecie che non è stata inserita dal decreto Salvini tra quelle tutelate anche contro offese lievi.

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