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Cosa ha detto davvero la Cassazione su stupro e ubriachezza

di Giovanni Drogo

Pubblicato il 2018-07-17

Oggi attori, politici e studiosi di Legge all’università della Strada sono indignati per la sentenza della Cassazione che ha stabilito che se la vittima si è ubriacata volontariamente lo stupro è senza aggravanti. La Corte non ha negato la gravità del reato né ha concesso attenuanti, eppure molti hanno capito che la Cassazione ha detto che la vittima “se l’è cercata”. Ma non è così

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La sentenza 32462 della terza sezione penale della Cassazione ha stabilito che non si può applicare l’aggravante del reato di stupro se la vittima aveva bevuto per scelta. Una sentenza che ha fatto molto discutere perché molti non hanno capito cosa ha detto la Cassazione. Purtroppo infatti diversi politici hanno inteso che la Suprema Corte ha stabilito che “non c’è stupro se la vittima è ubriaca”. Ma questo non è quello che ha detto la terza sezione penale del Palazzaccio.

Cosa ha detto davvero la Cassazione su stupro e ubriachezza

La Cassazione ha infatti riconosciuto che è stata commessa una violenza sessuale di gruppo «con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica della vittima». Il caso è quello di due cinquantenni assolti in primo grado dal Tribunale di Brescia, successivamente condannati in Appello a Torino. Nell’occasione della sentenza di secondo grado il giudice aveva anche a per aveva applicato anche l’aggravante di “aver commesso il fatto con l’uso di sostanze alcoliche”. Questo perché la vittima era ubriaca. C’è chi ha capito che però la Cassazione ha detto che stuprare una donna ubriaca “non è grave” quasi che la Corte abbia stabilito che in fondo la vittima “se l’è cercata”.

cassazione stupro aggravante vittima ubriaca - 4

 

La Cassazione ha però detto che la vittima, pur avendo bevuto volontariamente, era “in uno stato in infermità psichica”. Questo a prescindere da chi abbia provocato lo stato di infermità (ovvero se abbia bevuto volontariamente o se sia stata fatta bere dai due imputati al fine di vincerne le resistenze) nel caso in questione venute a mancare le condizioni affinché la vittima potesse dare un “valido consenso” al rapporto sessuale. E non essendo stato un rapporto sessuale consensuale (anche se la vittima era ubriaca) allora è stato uno stupro. Quindi per la Cassazione lo stupro c’è stato, ma dal momento che i due imputati non hanno messo attivamente in atto la condotta che fa scaturire l’aggravante di reato.

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Molti politici però non hanno letto il testo della sentenza, né hanno letto i numerosi articoli di giornale che – al di là dei titoli – spiegavano il senso della decisione della Cassazione. Nella sentenza di legge che «Integra il reato di violenza sessuale di gruppo con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall’assunzione di bevande alcooliche, essendo l’aggressione all’altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole, anche se la parte offesa ha volontariamente assunto alcool e droghe, rilevando solo la sua condizione di inferiorità psichica o fisica seguente all’assunzione delle dette sostanze». Semplicemente si deve escludere l’aggravante perché «l’assunzione volontaria dell’alcool esclude la sussistenza dell’aggravante, poiché la norma prevede l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti (o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa)». Dal momento che i due imputati hanno approfittato dello stato di inferiorità psichica della vittima, senza cagionarlo attivamente, si configura il reato di violenza senza aggravanti.

La mancanza dell’aggravante non è la concessione di un’attenuante

Questo però non significa che lo stato di ebrezza della vittima sia considerato un’attenuante a favore degli imputati. Perché quando la Cassazione dice che non c’è stato un valido consenso (ovvero la vittima non ha acconsentito al rapporto sessuale) sta dicendo che la violenza sessuale è avvenuta lo stesso perché i due cinquantenni hanno approfittato dello stato di “impotenza” della vittima. Del resto però in uno stato di diritto non si può imputare a qualcuno un’aggravante per il cui riconoscimento la legge prevede un ruolo attivo dell’imputato; scrive la Cassazione «l’uso volontario, incide sì sulla valutazione del valido consenso ma non anche sulla sussistenza aggravante».

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Questo è quello che ha detto la Cassazione. Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico, ha dichiarato che «Sul corpo e sulla vita delle donne la cultura, soprattutto quella giuridica, non avanza di un passo, anzi. La sentenza della Cassazione ci porta in dietro di decenni» collegandosi alla sentenza del 1999 «quando i giudici della Corte di Cassazione sentenziavano che se la vittima porta i jeans non può essere stupro». Secondo la deputata PD «oggi come allora si trovano attenuanti, come l’aver bevuto volontariamente, a un reato tanto odioso quanto grave. È una sentenza che rischia di vanificare anni di battaglie». Ma da nessuna parte nella sentenza si dice che l’aver bevuto volontariamente è un’attenuante. Semplicemente perché dal punto di vista giuridico al fatto che non venga applicata un’aggravante non segue automaticamente la concessione di un’attenuante. La Cassazione non si è espressa a proposito delle attenuanti nei casi di violenza sessuale (lo aveva fatto con una sentenza del 2014) tant’è che parla esplicitamente di «aggressione all’altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole», una frase che non può certo essere interpretata come la concessione di un’attenuante.

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Ma ormai l’opinione pubblica ha capito che stuprare una donna ubriaca “per scelta” non è poi così grave. La deputata e leader di Forza Italia Giovani Annagrazia Calabria ha dichiarato che «far passare anche solo lontanamente l’idea che approfittare della mancanza di pieno autocontrollo da parte di una donna non sia un comportamento da punire in maniera ancora più dura è un passo indietro nella cultura del rispetto e nella punizione di un gesto ignobile e gravissimo quale è lo stupro».

Cosa prevede il codice penale in caso di violenza sessuale

In realtà il reato di violenza sessuale (Art. 609 bis del Cp) si configura proprio quando un individuo abusa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto.

L’articolo 609 Ter invece stabilisce quali siano le circostanze aggravanti della violenza sessuale. Aggravanti significa che prevedono una pena aggiuntiva e ulteriore rispetto a quella prevista dalla violenza sessuale (configurata come s’è visto dall’abuso della condizione di inferiorità psichica della vittima).

La Cassazione non ha detto che lo stupro è meno grave, ha detto che in questa specifica circostanza dove la vittima ha assunto volontariamente sostanze alcoliche non si può applicare l’aggravante prevista dal codice penale.

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