Chi sono i congiunti per le visite dal 4 maggio?

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-04-27

Il DPCM sulla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus liberalizza le visite ai “congiunti” con obbligo di mascherine. Ma chi sono i “congiunti”? La sorpresa è che la legge non lo dice…

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Il DPCM che inaugura la fase 2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 a partire dal 4 maggio liberalizza le visite ai congiunti ma con obbligo di mascherine. Ma chi sono i congiunti?

Chi sono i congiunti per le visite dal 4 maggio?

Andiamo con ordine: questo è il testo della bozza del Dpcm con le misure in vigore dal 4 maggio al 17 maggio.

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera.

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Ora, attenzione. I giuristi spiegano che la nozione di congiunti (o meglio, di “prossimi congiunti”), non è granché presente nella nostra legislazione:

Una definizione normativa generale di “prossimi congiunti”, viceversa, è ravvisabile solo per la materia penalistica. Unicamente l’art. 307 4° comma c.p., difatti, definisce i “prossimi congiunti” (“s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti”), e ciò, sì, in generale, ma soltanto “agli effetti della legge penale”. Al di fuori della legge penale, invece, non è per nulla chiaro o, almeno, non è definito normativamente, cosa si debba intendere quando il legislatore ci parla di “prossimi congiunti”. In verità, alcuni spunti “definitori” sono ravvisabili, qua e là, nelle fonti normative.

Così è per l’art. 21 della l. 247/2012, che menzionando il coniuge subito dopo aver indicato i prossimi congiunti, lascia sorprendentemente intendere che questo non sarebbe ricompreso tra quelli. Così è per l’art. 24, d.lgs. 196/2003 che, legittimando, appena oltre il “prossimo congiunto”, anche il “familiare”, pare presupporre una differenza, per nulla chiara, tra i due concetti (in verità, il concetto di “familiare” è ancora più indefinito di quello di “prossimo congiunto”. Ma non è questo, ciò di cui ora ci si occupa). Così è, in un certo senso, anche per alcune circolari del Ministero dello sviluppo economico che, disciplinando la concessione di particolari riconoscimenti, pare suggerire che per “prossimi congiunti” debbano intendersi i figli, i nipoti e il coniuge [si veda, ad esempio, l’art. unico della circolare 150377 del 2017: “…candidature dei prossimi congiunti di insigniti della distinzione (figli, nipoti, coniugi) possono…”]. Ove si guardi al significato che alla locuzione in esame è stato dato dalla giurisprudenza non penalistica, ancora, si nota come, nel tempo, il concetto abbia subito una netta estensione.

In passato, infatti, per “prossimi congiunti” si erano intesi “soggetti uniti fra loro non solo da un vincolo meramente affettivo…ma affettivo-giuridico, che riposi cioè su rapporti che costituiscono fonti di reciproci diritti-doveri” (così, ad es., T. Trento, 19.5.1995. Si veda, altresì, Cass. civ., 1845/1976). Di recente, viceversa, si è chiarito che il riferimento ai prossimi congiunti della vittima primaria dell’illecito civile, deve essere inteso nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo, si possa “prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali” (Cass. Pen., 46351/2014, che fa rientrare, ai fini del risarcimento, tra i “prossimi congiunti” la fidanzata della vittima primaria dell’illecito. Cfr., inoltre, T. Firenze, 26.3.2015).

In sostanza la nozione di “prossimi congiunti” è chiara e netta con riferimento alla sola legislazione penale, mentre “in tutti gli altri ambiti dell’ordinamento, tale nozione si presenta come incerta, talvolta opaca e certamente mutevole”.

EDIT ORE 12,43: E’ possibile rientrare dall’estero in Italia per incontrare i congiunti o per rientrare nel proprio domicilio o residenza. E’ quanto prevede il Dpcm per la fase due. Gli italiani che rientrano in patria, al momento dell’arrivo, dovranno comunicare i motivi del viaggio, l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di quarantena, il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa e il proprio recapito telefonico.

EDIT ORE 13,27: Questa è la sentenza 46351/2014 che fa rientrare tra i prossimi congiunti la fidanzata della vittima primaria dell’illecito:

2. Tanto chiarito, deve osservarsi che i giudici di merito, sul punto relativo all’an debeatur, rispetto alla richiesta di risarcimento avanzata dalla fidanzata della vittima, hanno disatteso i principi di diritto ora richiamati. Segnatamente, la Corte di Appello, a fronte della specifica doglianza che era stata dedotta dal responsabile civile in sede di gravame, ha rilevato che il riconoscimento di una provvisionale in favore della fidanzata della vittima si giustificava con la brusca ed improvvisa interruzione della relazione affettiva, che aveva provocato un danno morale risarcibile. Il Collegio, invero, pure travisando il contenuto della doglianza, si è limitato a considerare che l’entità della provvisionale disposta dal Tribunale in favore di P.L.A. doveva essere ridotta, giacché non risultava provata la sussistenza di un rapporto di convivenza “more uxorio” tra i due giovani, omettendo del tutto di analizzare la questione di fondo, relativa alla natura del rapporto affettivo di cui si tratta, argomento che costituisce il presupposto logico, rispetto al riconoscimento di una somma a titolo di provvisionale, ai sensi dell’art. 539, comma 2, cod. proc. pen., come sopra chiarito. Deve allora osservarsi che la motivazione della sentenza impugnata risulta affatto carente, sia rispetto alla verifica di fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dalla parte civile P. , sia in riferimento alla quantificazione del danno in favore della medesima P. , valutazione che non risulta basata su alcun conferente elemento di prova. Nel rideterminare la somma assegnata a titolo di provvisionale, infatti, la Corte territoriale ha considerato che i due giovani (parte civile e vittima) non risultavano conviventi; ed ha quindi stabilito l’ammontare della provvisionale in misura pari alla metà di quanto assegnato ai fratelli della vittima, che di converso avevano a lungo convissuto con la vittima.

prossimi congiunti fidanzato

3. Si impone, per quanto detto, l’annullamento della sentenza impugnata, in riferimento alle richiamate statuizioni che riguardano l’azione civile, con rinvio, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello

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