Seconde case fuori regione: in quali casi si può andare

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2021-01-21

Le nuove Faq sul sito di palazzo Chigi spiegano nel dettaglio quando è possibile recarsi nelle seconde case anche se si trovano in un’altra regione, arancione o rossa

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Le nuove Faq sul sito di palazzo Chigi spiegano nel dettaglio quando è possibile recarsi nelle seconde case anche se si trovano in un’altra regione, arancione o rossa. Viene chiarito che contratto di affitto o di acquisto devono essere antecedenti al 14 gennaio. Non si potrà stare nelle seconde case con amici o parenti che non facciano parte del proprio nuclelo familiare, spiega il Corriere:

La novità più attesa riguarda proprio gli spostamenti verso le abitazioni di vacanza perché il testo aveva eliminato il divieto finora previsto, ma senza essere esplicito sulle modalità di spostamento e soprattutto sulle persone che potevano soggiornare. Adesso viene invece chiarito sia quale deve essere la caratteristica dell’abitazione, sia chi può effettivamente andare. La prima regola riguarda la proprietà o l’affitto. Nella Faq è specificato che si tratta di un «rientro» e dunque potrà andare soltanto chi dimostra di avere la casa di proprietà o con un contratto di affitto firmato prima del 14 gennaio 2021. Ecco il testo: «Dal 16 gennaio 2021 le disposizioni in vigore consentono di fare rientro alla propria residenza domicilio o abitazione senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette seconde case. Pertanto proprio perché si tratta di una possibilità limitata al rientro è possibile raggiungere le seconde case anche in un’altra regione o provincia autonoma, anche da o verso le zone arancione o rossa, solo a coloro che possono comprovare di aver effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge 14 gennaio 2021».

Sono perciò esclusi gli affitti brevi ed inoltre nelle seconde case possono essere presenti solo i membri del nucleo familiare. Altri parenti e amici non sono ammessi. Sara necessaria l’autocertificazione per comprovare di essere in regola: «Naturalmente la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o eventualmente anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato».

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