Ma davvero la puzza di fritto è diventata reato?

di Giovanni Drogo

Pubblicato il 2017-04-05

La Corte di Cassazione ha condannato due còndomini per “molestie olfattive” a causa della puzza di fritto che proviene in modo costante e intollerabile dal loro appartamento e che infastidisce i vicini. Ma la puzza di fritto di per sé non costituisce un reato. Friggete in pace e ricordatevi di areare i locali prima di soggiornare.

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La sentenza numero 14467 del 24 marzo 2017 emessa dalla terza sezione Penale della Corte di Cassazione è stata presentata oggi da molti giornali come quella che stabilisce che la puzza di fritto è reato. Una notizia che ha gettato nel panico gli amanti dei cibi fritti che ora temono di vedersi trascinare in tribunale per l’odore di fritto della cotoletta che l’altra sera si spandeva per le scale del loro condominio. Dall’altra parte molti vicini più o meno intolleranti alla puzza di fritto festeggiano e già si fregano le mani pregustando la possibilità di rivalersi sui fastidiosi vicini.
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La condizione indispensabile è che gli odori siano olfattivamente molesti

La questione è quella, assai delicata, della convivenza tra vicini e quindi onde evitare che una frittura diventi il pretesto per un bagno di sangue (giudiziario) meglio chiarire le cose. La sentenza della Cassazione ha condannato una famiglia di Monfalcone per “molestie olfattive” riconoscendo le ragioni dei condòmini che avevano accusato i vicini di disturbare la quiete dello stabile con gli odori provenienti dalla loro cucina e ponendo così fine ad una diatriba che si protraeva dal 2011. Prima della Cassazione già il Tribunale di Gorizia e successivamente la Corte d’Appello di Trieste avevano riconosciuto i due coniugi “molestatori” colpevoli del reato di cui all’articolo 674 del Codice Penale sul “getto pericoloso di cose” ed equiparando così le immissioni fumi e odori molesti a cose atte a molestare persone. Nella sentenza si legge che i due coniugi accusati di molestie nel loro ricorso sostenevano

che l’art. 674 c.p. non è estensibile analogicamente alle emissioni di odori e che, secondo la dottrina maggioritaria, è necessario che le emissioni siano atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone e che siano vietate dalla legge, mentre nella fattispecie si trattava di emissioni di odori di cucina che, per loro natura, non erano atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone e che certamente non erano vietate dalla legge.

Ricordando tra le altre cose come tra le parti in causa ci fossero già in corso anche altri contrasti di vicinato. Il fatto però secondo la Corte non è rilevante perché la contravvenzione prevista dall’art. 674 c.p. è configurabile anche nel caso di “molestie olfattive” a prescindere dal soggetto emittente (la Cassazione ad esempio si era già occupata in precedenza di odori da stalla) precisando che «quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo,condizione nella specie sussistente, al criterio della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c.».

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UN REATO!1

La puzza di fritto è reato!1!

L’articolo 844 del Codice Civile in materia di immissioni (ovvero l’emissione di missioni di suoni, fumi, odori, rumori o scuotimenti) stabilisce che:

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

In buona sostanza la puzza di fritto in sé non costituisce un reato (così come non lo costituiscono i latrati dei cani o la musica dello stereo dei vicini) ma lo diventa quando supera la soglia di tollerabilità e diventano vere e proprie molestie. Quindi la frittura non è un reato (e non lo è mai stato) e così è anche per la puzza di fritto. Se però la puzza diventa oggettivamente intollerabile e insopportabile il giudice può stabilire l’esistenza di un caso di “molestie olfattive” certificando l’impossibilità per i vicini di difendersi dall’odore di fritto così come il fatto che l’odore di frittura riesca a penetrare all’interno degli appartamenti altrui impregnando muri e tappezzeria. Come è facile intuire non è solo l’odore di fritto a poter costituire fattispecie di reato – quando intollerabile – ma tutti gli odori molesti insopportabili (così come le altre immissioni) provenienti dall’appartamento dei vicini.
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Foto copertina via YouTube.com

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