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Gli orari dei negozi a Roma fino al 6 gennaio 2021

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2020-12-09

È in vigore da oggi, 9 dicembre, e fino al 6 gennaio 2021, la nuova ordinanza firmata dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, per disciplinare gli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive

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È in vigore da oggi, 9 dicembre, e fino al 6 gennaio 2021, la nuova ordinanza firmata dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, per disciplinare gli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive. ”Dopo un confronto con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli interessi del commercio, abbiamo voluto adottare un provvedimento che garantisse una maggiore flessibilità degli orari di apertura nel periodo delle festività natalizie per venire incontro sia ai commercianti che ai clienti. Abbiamo infatti previsto solo due fasce orarie di apertura al pubblico in base alla tipologia di attività e la possibilità di scelta per gli esercizi che rientrano in più tipologie” dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Le fasce F1A e F1B, quindi gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e i panificatori, dal lunedì al venerdì potranno effettuare l’apertura al pubblico tra le ore 5.00 e le ore 8.15. Le fasce F2 e F3, quindi i laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non, gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, i Phone center-Internet Point, dal lunedì al venerdì potranno effettuare l’apertura al pubblico dopo le ore 9.15. Tali disposizioni si applicano anche agli esercizi commerciali e artigianali inseriti all’interno dei Centri Commerciali. Per tutte le attività sopramenzionate, l’orario dell’eventuale apertura al pubblico nei giorni festivi e prefestivi non è assoggettato alle fasce orarie dell’Ordinanza in questione. Le disposizioni previste non si applicano al commercio su aree pubbliche, edicole, tabaccherie, farmacie, parafarmacie, esercizi di qualsiasi tipologia all’interno delle stazioni ferroviarie e aree di servizio, attività di ristorazione in senso esteso, come gelaterie, pizzerie a taglio e rosticcerie. Allo stesso modo sono esclusi dalle suddette disposizioni negozi di ferramenta e di rivendita di materiale edile, prodotti di termoidraulica, bricolage e vernici, concessionarie auto con laboratorio di riparazione-assistenza, attività di autoriparazione come meccatronici, elettrauti, carrozzieri e gommisti. Esclusi anche parrucchieri ed estetisti, cartolerie, cartolibrerie, librerie che effettuano vendita di testi scolastici e ogni altra attività non espressamente menzionata. Tutti gli esercizi commerciali che svolgono attività mista, invece, possono scegliere discrezionalmente una delle due fasce orarie di apertura previste. Pertanto si rende necessario prevedere l’obbligo di esposizione degli orari di apertura e chiusura riferiti alla propria tipologia di attività nonché alla scelta della fascia oraria. Per quanto concerne l’orario di chiusura, è revocata ogni precedente disposizione e si rinvia alla normativa nazionale e regionale in materia.Le disposizioni dell’ordinanza non si applicano nelle giornate del 23 e 30 dicembre 2020 e del 4 gennaio 2021.Resta ferma ogni prerogativa statale e regionale in ordine al mutare delle circostanze di carattere sanitario, e la facoltà del titolare dell’attività in ordine all’apertura o meno della stessa sia nei giorni feriali che in quelli festivi.

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