La nascita dei super co.co.co. etero-organizzati

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L’invenzione di un nuovo genere di rapporto di lavoro, la collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata, alla quale sono garantite tutte le tutele del lavoro dipendente, ad esclusione dell’articolo 18

L’obiettivo era dare una tutela ai riders, i ciclofattorini, il risultato finale è stato l’invenzione di un nuovo genere di rapporto di lavoro, la collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata, alla quale sono garantite tutte le tutele del lavoro dipendente, ad esclusione dell’articolo 18. Italia Oggi in un articolo a firma di Marino Longoni spiega:



Il decreto legge salva imprese, approvato dal senato con voto di fiducia e ora in attesa di conversione da parte della camera, finisce infatti per creare, in modo non si sa quanto consapevole, una nuova categoria di lavoratori, che potremmo chiamare co.co.co. etero-organizzati, un ibrido tra quella del lavoro dipendente e della co.co. co. tradizionale. In effetti il comunicato stampa del ministero del lavoro del 4 ottobre precisava che «il decreto crisi in discussione al senato, prevede per i ciclofattorini impiegati in maniera continuativa le tutele del lavoro subordinato». Si tratta dello stesso principio fissato, qualche mese prima, dalla sentenza della Corte d’appello di Torino, la più importante decisione finora intervenuta a disciplinare il rapporto di lavoro dei riders.

Ma se per i ciclofattorini, a determinate condizioni, si definisce questa particolare tipologia di collaborazione, è difficile impedire che la stessa categoria venga utilizzata anche nei confronti di altri lavoratori, in presenza delle identiche condizioni. Probabilmente senza rendersene conto, il decreto crisi ha riaperto, anzi spalancato la porta alle co.co.co., fino a ieri limitata a categorie precise di attività (professionisti iscritti in albo, partecipazione a collegi e commissioni, amministratori , sindaci e revisori e pochi altri).



Di fatto si vengono ora a configurare tre possibili tipologie di rapporto di lavoro: dipendente, co.co.co. tradizionale e co.co. co etero-organizzata. Quest’ultima caratterizzata dalla mancanza di un potere gerarchico disciplinare-direttivo del committente e dalla presenza di una prestazione prevalentemente (non più «esclusivamente») personale.



Co.co.co.: le categorie (Italia Oggi, 28 ottobre 2019)

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