Riforma, come cambia l'articolo 70 della Costituzione

di Giovanni Drogo

Pubblicato il 2016-09-27

È vero che l’articolo 70 modificato è troppo lungo? O forse prima era troppo corto? Allora, spiegano Marco Travaglio ed altri, sicuramente nessuno lo capirà e quindi la riforma è fatta male. Questa versione della Costituzione andrà in onda in forma ridotta per venire incontro alle vostre capacità mentali (cit.)

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Ha avuto l’effetto sperato l’uscita di Marco Travaglio a Otto e Mezzo qualche sera fa. Per contestare a Matteo Renzi l’efficacia e la bontà della riforma costituzionale oggetto del referendum del 4 dicembre il direttore del Fatto Quotidiano non ha trovato niente di meglio che far notare come il testo della riforma sia molto lungo (accipicchia) e che in particolare il nuovo articolo 70 abbia perso la bellezza della semplicità (un po’ come nello spot di una famosa bevanda calda).

Nove parole per me, posson bastare

A quanto pare non c’è niente di più efficace, nella comunicazione giornalistica, di dire che se una cosa è troppo lunga e complicata allora non va bene ed è stata fatta male. In effetti prima della riforma costituzionale l’articolo 70 era piuttosto breve e si presentava così:

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Effettivamente è molto breve, ma era breve per una ragione che non riguarda il fatto che i Padri Costituenti fossero dei patiti del labor limae e delle sentenze zen. Il motivo è un altro e si chiama bicameralismo perfetto. Chi ha scritto la Costituzione non aveva necessità di specificare quale funzione legislativa spettasse al Senato e quale invece spettasse alla Camera. Perché entrambi i rami del Parlamento avevano (e hanno tutt’ora) le stesse funzioni ed esercitano lo stesso potere legislativo. Ora, e non serve essere dei costituzionalisti per capirlo, è evidente che se si va a modificare l’assetto costituzionale per eliminare il bicameralismo perfetto va da sé che occorra specificare nel dettaglio quali poteri spettino alla Camera e quali al Senato.

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Marco Castelnuovo è un giornalista e ha problemi con i testi più lunghi di nove parole

Nella fattispecie quindi l’articolo 70 riformato ha lo scopo di elencare quale funzione legislativa sia propria della Camera, quale invece sia specifica del Senato e quale infine il Senato mantenga uguale a quella del precedente ordinamento costituzionale. Ecco perché dopo la riforma l’articolo 70 si presenta così:

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, puo’ disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati

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Riccardo Puglisi è professore associato di economia all’Università di Pavia. redattore de LaVoce.info e scrive per il Corriere.it e Linkiesta. Ma solo articoli lunghi nove parole

 

Bastan tre  parole, sovranità appartiene popolo

Dal momento che con la riforma Camera e Senato cessano per la maggior parte dei casi di avere un ruolo paritario per quanto concerne la funzione legislativa si è reso necessario scrivere più di qualche riga per precisare cosa rimanga uguale (ad esempio la revisione della Costituzione) e cosa invece diventi di competenza esclusiva della Camera che – dal punto di vista formale – rimane l’unica a mantenere l’esercizio della funzione legislativa. L’articolo 70 della riforma Renzi-Boschi stabilisce inoltre i termini entro i quali il Senato può esaminare e proporre modifiche disegni di legge approvati alla Camera, perché se le leggi vengono approvate in via quasi esclusiva dalla Camera l’esame dei provvedimenti di legge rimane invece bicamerale. In teoria il procedimento legislativo post-riforma dovrebbe funzionare così: la Camera approva un disegno di legge, se il Senato deciderà di esaminare e approvare proposte di modifica queste non verranno inserite nel testo ma verranno rinviate alla Camera che deciderà se approvarle o meno.

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L’unico metodo funzionante per semplificare l’iter normativo!1

C’è però chi ritiene che per semplificare un iter legislativo non si possa scrivere una legge così lunga. Sono persone che probabilmente si troverebbero a loro agio con Roberto Calderoli che semplifica le leggi a colpi di lanciafiamme. Del resto c’è da dire che il “vecchio” articolo 70 non spiegava il funzionamento delle due Camere ma semplicemente stabiliva il loro rapporto paritario. La formazione delle leggi viene spiegata in altri articoli della seconda sezione del titolo primo della Costituzione, ad esempio l’articolo 72, che non è brevissimo come vorrebbero alcuni e rimanda (proprio come il nuovo articolo 70) ad altri articoli della carta fondamentale della Repubblica Italiana.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale [cfr. art. 138] ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [cfr. artt. 76, 79 ], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80], di approvazione di bilanci e consuntivi [cfr. art. 81].

Ci sono poi coloro che ci spiegano che se una legge non è comprensibile dal Popolo allora è una legge sbagliata che rovina la Costituzione (la più bella del Mondo™ ricordiamolo), poco importa che in realtà ben pochi si fossero letti l’articolo 70 (del resto bisogna leggersi un testo molto lungo per arrivare all’articolo 70). Stiamo parlando di persone che credono che Renzi sia un Presidente del Consiglio illegittimo perché non eletto dal Popolo (e tra loro ci sono ahimè molti parlamentari). A tutti costoro vorrei fare un semplice esempio: l’articolo 1 della Costituzione, il principio fondamentale del nostro Stato che tutti dovrebbero conoscere a memoria e che viene spesso citato a sproposito e in forma indebitamente semplificata:

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Indovinate un po’ quasi sempre chi si riempie la bocca di sovranità per giustificare il proprio populismo si ferma al “la sovranità appartiene al popolo”. Di recente abbiamo avuto un parlamentare italiano – Alessandro Di Battista – che ha fatto un tour chiamato “Costituzione coast to coast”. Sul retro del casco di Di Battista era citato l’Articolo 1 della Costituzione, nella forma semplificata che molti credono sia la sua vera forma.
articolo 70 costituzione di battista -1
Ma in realtà quell’articolo della Costituzione specifica – anche se in molti per comodità elettorale tendono a dimenticarlo – che il popolo esercita la sovranità che gli appartiene nelle forme e nei limiti della Costituzione. Un dettaglio non da poco, senza il quale non avrebbero senso i 138 articoli seguenti. Ma dal momento che l’articolo 1 nella sua versione completa è più lungo di nove parole (23 in totale, 15 la seconda riga) i costituzionalisti dell’Internet hanno deciso di abbreviarlo a cinque misere parole. Evidentemente anche un testo così breve (poco più lungo dell’articolo 70 tanto amato da molti) non era di facile comprensione. Ma non è scritto da nessuna parte nella nostra carta fondamentale che la Costituzione deve essere di semplice e agevole lettura.

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