«Il referendum sulle riforme va annullato»

di Alessandro D'Amato

Pubblicato il 2016-10-12

Il presidente emerito della Consulta presenta due ricorsi per impugnare il quesito chiedendo il rinvio della questione alla Corte Costituzionale. E si attende la sospensione del referendum

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Il presidente emerito della Corte Costituzionale, Valerio Onida, ha presentato, insieme alla professoressa Barbara Randazzo, due ricorsi, uno al Tar del Lazio e uno al tribunale civile di Milano, con cui in sostanza impugna il quesito referendario. La motivazione centrale dell’azione, secondo quanto si apprende, riguarda il fatto che in un unico quesito vengono sottoposti all’elettore una pluralità di oggetti eterogenei. Nei ricorsi si chiede il rinvio della questione alla Corte Costituzionale.

«Il referendum sulle riforme va sospeso»

I ricorrenti agiscono in qualità di cittadini-elettori. L’azione arriva dopo quella promossa al Tar da M5s e Sinistra Italiana, ma a differenza di quella, che ha una portata soprattutto politica, questa porta la firma di uno dei più noti giuristi italiani. Nel ricorso al tribunale di Milano si chiede di accertare, in via d’urgenza, il diritto dei ricorrenti a votare al referendum costituzionale “su quesiti non eterogenei, a tutela della loro libertà di voto”. Il ricorso al Tar, che fa leva anch’esso sul diritto di voto “in piena libertà, come richiesto dagli articoli 1 e 48 della Costituzione”, “è rivolto contro il decreto di indizione del referendum medesimo, in quanto ha recato la formulazione di un unico quesito, suscettibile di un’unica risposta affermativa o negativa, pur essendo il contenuto della legge sottoposta al voto plurimo ed eterogeneo”. Per questo si chiede l’annullamento, previa sospensione, del decreto del Presidente della Repubblica di indizione del referendum e di “ogni altro atto preliminare, connesso o conseguenziale”. Il ricorso ricorda inoltre come “i necessari caratteri di omogeneità” del quesito referendario” siano “gli stessi richiesti secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale relativa al referendum abrogativo”. Onida ha spiegato in una serie di interviste il perché dell’azione. Con Luca De Carolis del Fatto Quotidiano Onida ha spiegato che il referendum va sospeso:

Il principale nodo è quello già evidenziato da me e da altri 55 costituzionalisti in un documento critico della riforma, lo scorso aprile: ovvero, la legge di revisione costituzionale ha oggetto e contenuti assai eterogenei, tra di loro autonomi. E da ciò deriva l’eterogeneità del quesito sottoposto agli elettori. Di fatto nella riforma ci sono almeno dieci diversi aspetti, a partire dai principali: la modifica del Senato e i rapporti tra Stato e Regioni.
Quindi viene chiesto di votare su dieci quesiti diversi invece che su uno, ma nell’ambito di un solo referendum.
Esattamente. Si dovevano fare leggi distinte, e poiché invece se ne è fatta una sola, dovrebbero essere separati i quesiti referendari. Con un quesito unico si viola la libertà di voto degli elettori, garantita dagli articoli 1 e 48 della Costituzione. E si snatura il procedimento come disciplinato dall’articolo 138.
Nelle istanze obiettate anche altro.
Nel quesito il referendum viene definito confermativo, ma tale definizione non esiste nellalegge cheregolaquesta consultazione, e comunque il referendum non può essere concepito come se fosse una sorta di ratifica popolare. Poi c’è un’ulteriore questione: il decreto fa riferimento al titolo della legge. Ma la 352 del 1970 è chiara: nel caso di referendum su leggi di revisione costituzionale, nel quesito vanno indicati gli articoli della Costituzione sottoposti a modifica. Estremi e titolo della legge invece vanno indicati nel caso di leggi costituzionali (che non modificano la Carta, ndr).
Perché avete presentato due ricorsi?
Ci siamo rivolti al Tar per impugnare l’atto di indizione del referendum e di formulazione del quesito. Ma essendo in questione diritti fondamentali, abbiamo presentato ricorso anche presso il tribunale civile per chiederne l’a ccertamento.
E in termini pratici cosa cambia tra le due opzioni?
Il Tar ha il potere di sospendere l’efficacia del decreto, fino alla decisione della Consulta sulla questione di costituzionalità della legge sul referendum. Il tribunale civile invece può solo rimettere la questione alla Corte,ma non sospendere l’atto. Però potrebbe farlo la stessa Consulta utilizzando, anche per analogia, i poteri di urgenza che già le si riconoscono, potendo sospendere l’efficacia delle leggi in caso di conflitto tra Stato e Regioni e gli atti impugnati con un conflitto di attribuzioni.

sondaggi referendum riforme
Sondaggi referendum riforme costituzionali (Corriere della Sera, 3 ottobre 2016)

Per i referendari Onida sbaglia

Giovanni Guzzetta, coordinatore del Comitato “Insìeme Sì Cambia”, non è però d’accordo con Onida: «Dissento rispettosamente, ma fermamente, dall’opinione di chi ritiene illegittima la procedura referendaria perché senza spacchettamento del quesito verrebbe violata la libertà dell’elettore». Per cinque ragioni: “La prima è che la Costituzione non impone in alcun modo lo spacchettamento e, anzi, impone che il referendum sia sulla legge approvata. La seconda è che la stessa Costituzione non impone che il legislatore costituzionale legiferi a pezzi o per capitoli. La terza è che una riforma è un tutto unitario e le parti sono sistematicamente collegate tra loro. La quarta è che l’argomento della libertà di voto è, sul piano logico, ribaltabile”. “I sostenitori dello spacchettamento – prosegue Guzzetta – affermano infatti che l’elettore potrebbe volere un pezzo della riforma e non un altro, e con un unico quesito questa scelta gli è sottratta. Ma allo stesso modo potrebbe esserci un elettore che vuole un pezzo della riforma proprio perché c’è anche l’altro, ed allora spacchettando non ha alcuna garanzia di conseguire quel risultato. L’elettore infatti potrebbe essere indotto a votare Sì o No: l’elettore, ad esempio, potrebbe essere disposto ad accettare una riduzione delle competenze delle Regioni solo a patto che si istituisca un Senato che le rappresenta e può compensare quella riduzione”. “La quinta ed ultima ragione è che l’esperienza degli altri Paesi dimostra che la votazione unitaria sulle riforme costituzionali è la norma. E nessuno si è mai scandalizzato invocando la libertà degli elettori”, conclude Guzzetta, secondo cui “questo è già successo sin dal referendum del Rhode Island che nel marzo del 1788 respinse il progetto di Costituzione degli Stati Uniti, fino al referendum per la Costituzione di De Gaulle nel 1958 o a quello per la revisione totale della Costituzione Svizzera nel 1999”.

Leggi sull’argomento: Perché il ricorso al TAR contro il testo del referendum finirà in poco o nulla

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