Arriva il blocco degli scrutini. Venerdì l’Unicobas e ieri i Cobas hanno annunciato due giorni di sciopero. Il portavoce Cobas, Piero Bernocchi, spiega: «Avremmo preferito una convocazione unitaria, ma dobbiamo dare con urgenza un segnale che tranquillizzi i docenti e che dimostri la legittimità della forma di lotta». Due giornate di stop, a partire dal giorno seguente la fine delle lezioni, diversa per regione. Gli Unicobas, venerdì, avevano proposto due date tra l’8 e il 18 giugno, periodo in cui ci sarà la discussione finale sulla “Buona scuola” alla Camera. La base Cobas si dice pronta a proseguire la lotta oltre i due giorni indetti rischiando, così, denunce e precettazioni. Per domenica 7, sempre il sindacato di base, ha previsto una nuova manifestazione.
SCUOLA, SCRUTINI E SCIOPERI: COSA DICE LA LEGGE
La legge dice che la valutazione, periodica e di fine anno, degli apprendimenti (scrutini) viene fatta dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico (o da un suo delegato). Il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio, che sia intermedio o finale, esige la presenza di tutti i professori per la validità delle deliberazioni da assumere. E’ questa la prassi che regola uno dei momenti cruciali dell’anno scolastico. Nel caso un docente sia assente (per malattia, congedo maternità ecc…) deve essere sostituito da un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Se nella scuola non c’è un docente della stessa materia o comunque avente titolo a insegnarla si deve necessariamente ricorrere a una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti. Il capo di istituto non può però sostituire in nessun caso chi sciopera: lo scrutinio in questo caso è sospeso e rinviato in quanto non sarebbe rispettato il principio del cosiddetto “Collegio perfetto”, cioè la necessità del quorum integrale. E il preside non può neppure spostare lo scrutinio a sciopero già proclamato (qualunque modifica della data tenderebbe a limitare il diritto di sciopero, un comportamento antisindacale e quindi sanzionabile in base allo Statuto dei lavoratori). Un allegato al contratto della scuola (attuazione legge 146/90 – regolamentazione sciopero nei servizi pubblici) chiarisce cosa accade in caso di sciopero in concomitanza con gli scrutini. “Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali e’ prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione”, come, ad esempio, gli esami di terza media o la Maturità. Negli altri casi gli scioperi “non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione”. Il termine “blocco” dunque in realtà non è corretto visto che la possibilità di intervenire contro gli scrutini riguarda una loro procrastinazione.