Referendum: il complotto dell'articolo 117 della riforma costituzionale

di Giovanni Drogo

Pubblicato il 2016-10-25

Dopo le difficoltà di comprensione del testo dell’articolo 70 (troppo lungo per gente come Marco Travaglio che scrive libri di 1000 pagine) arriva il complotto della svendita dell’Italia all’Unione Europea. Tutto grazie ad una modifica scritta in piccolo nel nuovo articolo 117 della Costituzione. Strano a dirsi ma le cose non stanno così

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Nuova tegola su Matteo Renzi: i costituzionalisti dell’Internet hanno scoperto che nella riforma della Costituzione oggetto del referendum del 4 dicembre si nasconde un tranello per vendere l’Italia all’Unione Europea. Proprio lei, l’Europa dei banchieri e delle lobby che si permette di venirci a dire cosa dobbiamo o possiamo fare pare ci abbia imposto di modificare la nostra Costituzione al fine di poter ottenere un controllo maggiore sulle decisioni del Governo italiano. Il “trucco”, ci fanno sapere via WhatsApp o tramite i social network sta in una clausola “scritta in piccolo” all’interno dell’articolo 117 modificato dalla riforma Renzi-Boschi.
articolo 117 riforma bruxelles

Renzi e la Boschi ci consegnano nelle mani di Bruxelles!1

L’articolo 31 della riforma costituzionale introduce modifiche all’articolo 117 del titolo V della Costituzione. Chi ha memoria di una precedente riforma costituzionale saprà che il Titolo V è quello dove vengono normati i rapporti tra Stato e amministrazioni locali  (fino ad oggi: Regioni, Province e Comuni). La questione della riforma dell’articolo 117 non è certo un segreto dato che è stata a lunga dibattuta dal Presidente del Consiglio durante il confronto con il costituzionalista Gustavo Zagrebelsky e soprattutto dal momento che stabilisce su cosa lo Stato centrale ha potestà legislativa rispetto alle Regioni (qualcuno ricorderà la polemica di Zagrebelsky sull’orario dei traghetti dalla sponda lombarda a quella piemontese del Lago Maggiore) e agli altri enti locali. La principale novità dell’articolo 117 riformato è l’eliminazione della legislazione concorrente (comma 3 dell’articolo vigente) riportando in capo allo Stato alcune competenze importanti. Questo è il testo completo dell’articolo 31 della riforma Renzi Boschi che modifica l’articolo 117 della Costituzione, è un po’ lungo (ma lo è anche quello attualmente in vigore, non spaventatevi) e merita di essere letto per intero perché il punto di chi denuncia il complotto “ai danni della sovranità nazionale”  è che si ferma alle prime righe ovvero queste qui:

1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Mentre il vigente articolo 117 inizia così:

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

articolo 117 riforma bruxelles
Marco Valli, europarlamentare M5S pagato coi nostri soldi

Cosa è cambiato? Di fatto il legislatore ha semplicemente esplicitato – per mezzo di un semplice aggiornamento lessicale – un concetto che era già presente nel “vecchio” articolo 117, ovvero che il potere legislativo dello Stato si muove entro i limiti del dettato costituzionale ma anche dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea (in precedenza: ordinamento comunitario). Cosa significa? Nulla di nuovo in verità, dal momento che già oggi il Governo e il Parlamento legiferano tenendo conto delle norme che devono essere valide per tutti i Paesi membri dell’Unione. Questo è un aspetto del rapporto tra Italia e UE che è in vigore fin da quando l’Italia ha sottoscritto il trattato di Maastricht nel 1992 (e successivamente con il Trattato di Lisbona del 2009 che ha rafforzato il potere legislativo del Parlamento), e in questi l’UE si è impegnata in un’opera di armonizzazione delle leggi dei vari stati. Non significa che “Bruxelles deciderà per noi”, in primo luogo perché “Bruxelles” in sé non esiste, ma esistono un Parlamento e una Commissione dei quali fanno parte anche rappresentanti italiani che si occupano di legiferare a livello comunitario. Per inciso la ratifica del Trattato di Lisbona è avvenuta durante l’ultimo Governo Berlusconi con un voto all’unanimità (significa che anche la Lega Nord ha votato sì) di entrambi i rami del Parlamento italiano.
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L’articolo 117 “che il PD tiene segreto”

Avete presente le famose direttive della Commissione Europea che già oggi (ma anche in passato) impongono al nostro Paese adeguamenti normativi su materie specifiche (che qualcuno riassume spesso con lo slogan “è l’Europa che ce lo chiede”)? È esattamente quello a cui fanno riferimento sia l’articolo vigente e che quello che entrerà in vigore se al referendum costituzionale vincessero i Sì. A ben leggere l’articolo poi (sia quello vigente che quello riformato) lo Stato non cede maggiore sovranità all’Europa né del resto “dà pieni poteri all’Europa” come vorrebbero alcuni (qui un testo introduttivo sui poteri legislativi della UE). Perché andando a leggere il resto dell’articolo apprendiamo che lo Stato mantiene legislazione esclusiva sulle stesse materie del precedente con l’aggiunta di quelle che prima erano di competenza degli enti locali:

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l’uniformità sul territorio nazionale;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
n) disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale;
p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l’estero;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia;
z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

articolo 117 riforma bruxelles
Questi invece sono i punti a) e b) dell’articolo 117 vigente:

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;

Di fatto quindi non esiste alcun complotto per farci diventare sudditi dell’Europa (ovvero sudditi di noi stessi, visto che l’Europa non è un organismo estraneo) e quello che è scritto nel tanto criticato incipit dell’articolo 117 è solo la presa d’atto formale delle conseguenze della firma e della ratifica del Trattato di Lisbona il cui nome completo non a caso è Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea. Che l’Italia sia soggetta ai vincoli stabiliti da Bruxelles (ad esempio i vincoli di bilancio sullo sforamento della soglia del deficit) è un dato di fatto e solo chi non si è mai interessato di politica (o peggio, non è in grado di leggere) può pensare che Matteo Renzi abbia “venduto” il Paese all’Unione Europea con due semplici paroline. Ma del resto ci sono persone, nel nostro Paese, che ritengono che alla nascita tutti i cittadini italiani divengano di proprietà di una società denominata ITALIA SPA quindi di cosa ci stupiamo?

Leggi sull’argomento: Il rischio frodi per il referendum costituzionale (sul voto degli italiani all’estero)

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