Quando il figlio di «nessuno» viene dato in adozione

di Chiara Lalli

Pubblicato il 2014-11-12

Maternità surrogata e sentenze: un bambino è stato tolto alla coppia che lo aveva avuto da una madre surrogata in Ucraina. Una sentenza punitiva e che sbarra la strada altri tentativi del genere. Il bambino oggi ha 4 anni ed ha vissuto tutta la vita con i genitori surrogati

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Utero in affitto, la Cassazione toglie a una coppia bresciana il figlio di 3 anni nato in Ucraina, titolava ieri la Repubblica (sottotitolo: La Suprema corte sbarra il passo alla pratica della maternità surrogata: il bambino, avuto in Ucraina da una madre ‘in affitto’ che adesso non è rintracciabile, non può essere riconosciuto in Italia). Finisce in adozione il neonato «comprato» in Ucraina invece Il Corriere della Sera (sottotitolo Il piccolo Tommaso, 3 anni, era nato da una madre surrogata su «committenza» di una coppia di 50enni che non può avere figli). Oggi su la Stampa va un po’ meglio: È nato da madre surrogata. I giudici lo danno in adozione. Nel sottotitolo emerge forse l’elemento più importante: Il piccolo da quattro anni vive con quelli che chiama mamma e papà. La Cassazione: per la legge italiana è figlio di nessuno.
 
LA STORIA
Così la Stampa racconta l’accaduto: «Figlio di nessuno. In questo modo la Cassazione definisce un bambino nato da una madre surrogata scelta in Ucraina da una coppia di italiani. Una sentenza che punisce due genitori che avevano cercato in tutti i modi di avere un bambino approdando all’ultima spiaggia dell’utero in affitto. Una sentenza che sbarra la strada ad altri tentativi del genere. Una sentenza che affida in adozione ad un’altra famiglia, da subito, il piccolo Tommaso, lo chiameremo così, che oggi ha oggi 4 anni. Chissà se gli racconteranno tutta la sua storia. Della sua nascita in Ucraina nel 2011; di quei signori che avrebbero voluto farsi chiamare da lui mamma e papà. Due cinquantenni di Crema che non potevano avere figli e ai quali, per tre volte, era stata respinta la richiesta di adottare in Italia. Chissà se gli spiegheranno mai che ad avviso dei supremi giudici, doveva essere dato in adozione perché l’Italia non riconosce la pratica della maternità surrogata e, in base alle legge, era – primo caso del genere – figlio di nessuno». La procura generale della Cassazione aveva chiesto la revoca dello stato di adottabilità e la restituzione del bambino alla coppia. I due, di ritorno dall’Ucraina, avevano tentato di farlo riconoscere all’anagrafe. Ma era andato tutto male. Il DNA del bambino non era come sarebbe dovuto essere, i suoi genitori non erano quelli che ne chiedevano il riconoscimento. E così era venuta fuori la verità: erano andati a Kiev e avevano pagato 25.000 euro per una maternità surrogata. «Dalle indagini era subito emerso che né il marito né la moglie erano in grado di procreare: alla signora era stato asportato l’utero e l’uomo era affetto da oligospermia», si legge su la Repubblica che riporta anche la notizia che ai «coniugi di Brescia, oggi cinquantenni […] per tre volte era stata respinta la richiesta di adottare in Italia». Allora erano stati denunciati per frode anagrafica, oggi la Cassazione decide di far adottare quel bambino.
 
LA DECISIONE DEI GIUDICI
La coppia aveva chiesto alla Cassazione di permettere loro di crescere il bambino, affermando che i tempi sarebbero «maturi perchè l’Italia provveda a “individuare i valori condivisi dalla comunità internazionale armonizzandoli con il sistema interno”». Ma i giudici hanno rifiutato, confermando le sentenze del tribunale minorile di primo e secondo grado di Brescia (contro il parere del procuratore generale) e rispondendo che «pur riconoscendo che il Consiglio d’Europa su questo tema lascia i Paesi membri abbastanza liberi di darsi regole, che “l’ordinamento italiano, per il quale la madre è colei che partorisce, contiene un espresso divieto, rafforzato da sanzione penale, della surrogazione di maternità, ossia della pratica secondo cui una donna si presta ad avere una gravidanza e a partorire un figlio per un’altra donna”». Il verdetto non è stato «travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell’analogo divieto di fecondazione eterologa, pronunciato dalla Consulta con la recente sentenza 162 del 2014. [Ed è stato preso] «a presidio di beni giuridici fondamentali [quali] la dignità umana, costituzionalmente tutelata, della gestante e l’istituto dell’adozione, con il quale la surrogazione di maternità si pone oggettivamente in conflitto perché soltanto a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, e non al mero accordo delle parti, l’ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato».
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FIGLIO DI NESSUNO
La vicenda è complicata e, considerando che non si riesce nemmeno a discutere di donazione di gameti (la cosiddetta eterologa) senza inciampare in contraddizioni e insensatezze, sembra impossibile da sciogliere (è dai tempi di Baby M che se ne discute). La domanda più importante riguarda l’interesse del minore. È nel suo miglior interesse? E come valutarlo? Certo, in questo caso le menzogne iniziali e il fatto che alla coppia fosse stato negata tre volte la richiesta di adozione non mettono in buona luce i due sedicenti genitori (ma questo basta forse a renderli cattivi genitori e a giustificare lo stato di adottabilità del minore?). Sarebbe utile conoscere le ragioni del diniego passato. Quanto a quello presente rimangono molti dubbi: un bambino nato e cresciuto in un contesto x starà meglio se tolto da quel contesto? Dipende dal contesto, ovviamente. Ma le ragioni dello stato di adottabilità sembrano avere a che fare più con i divieti e la violazione della «dignità» che sarebbe intrinseca in ogni maternità surrogata piuttosto che nella valutazione delle sue reali condizioni. Lo scorso febbraio il tribunale di Milano così aveva stabilito.

Baby M
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