Marika Cassimatis vince il ricorso contro Beppe Grillo

di Alessandro D'Amato

Pubblicato il 2017-04-10

Il giudice del tribunale civile di Genova dà ragione alla candidata esclusa da Grillo e annulla le decisioni del Capo Politico del MoVimento 5 Stelle. Le ragioni sono piuttosto divertenti. Eccovele

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Marika Cassimatis ha vinto il ricorso al tribunale civile di Genova contro Beppe Grillo. Lo scrive lei stessa su Facebook e lo conferma a neXt Quotidiano l’avvocato Lorenzo Borré che insieme ad Alessandro Gazzolo l’ha assistita nell’udienza della scorsa settimana.
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Marika Cassimatis vince il ricorso contro Beppe Grillo

La decisione del tribunale civile di Genova complica la situazione in casa Cinque Stelle perché di fatto annulla tutto: l’esclusione della professoressa e la possibilità che a rappresentare il M5S sia Luca Pirondini, lo sconfitto da Cassimatis, ma vincitore delle Comunarie bis indette da Grillo con voto on line in tutta Italia svolte dopo l’annullamento delle Comunarie del 14 marzo vinte da Cassimatis. A questo punto il rischio è che il Movimento non abbia candidati alle elezioni a Genova. La professoressa Cassimatis aveva vinto le Comunarie del MoVimento 5 Stelle contro il candidato Luca Pirondini ma poi Beppe Grillo aveva deciso di annullare la votazione e non candidarla accusandola di aver tradito lo spirito del M5S, e le aveva nel frattempo comunicato l’apertura di un procedimento disciplinare. Questa è l’ordinanza con cui il giudice Roberto Braccialini ha deciso:
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Pronunciando ai sensi degli artt. 2378 e 23 c.c. SOSPENDE l’EFFICACIA: A) Della decisione assunta il 14 marzo 2017 da Giuseppe Piero GRILLO (Beppe GRILLO) di escludere la lista CASSIMATIS dal percorso selettivo interno e dal procedimento elettorale relativo al rinnovo del Consiglio Comunale ed all’elezione del Sindaco del Comune di Genova; B) Della deliberazione/votazione del 17 marzo 2017 con cui l’assemblea in rete degli iscritti certificati ha deciso la presentazione del sig. Luca PIRONDINI come candidato sindaco e la presentazione della lista dei nominativi ad esso collegata, per i candidati consiglieri comunali.

Cosa dice l’ordinanza sul ricorso di Marika Cassimatis contro Beppe Grillo

Il giudice spiega che Beppe Grillo non era legittimato a prendere quella decisione:

Le regole statutarie fin qui esaminate, peraltro, non sembrano inibire la possibilità che per impulso del capo politico del Movimento, con apprezzamento discrezionale che sfugge al sindacato giudiziario (salvo si realizzi con ciò un’illecita discriminazione), si decida di non candidare una determinata lista anche quando essa abbia avuto la maggioranza delle adesioni nell’ambito locale e perfino nella consultazione plenaria in rete: ma la rivisitazione dei deliberati di primo e secondo livello – secondo questo Tribunale – è possibile sempre e solo attraverso gli organismi assembleari competenti e le procedure, che si sono già messe in luce, di cui agli artt. 2 e 3 del Regolamento.
Ne discende che, allo stato del procedimento, ricorrono i presupposti dell’art. 2378 c.c. (per la decisione del GRILLO di escludere la lista CASSIMATIS dal procedimento di selezione delle candidature genovesi) e dell’art. 23 c.c. (per il deliberato nazionale che ha deciso la presentazione della lista PIRONDINI) per potersi disporre la sospensione degli indicati atti associativi.

E, sempre nell’ordinanza, il giudice ha consigliato a Beppe di rispettare il suo regolamento onde evitare altri casi del genere:

Nella consapevolezza della natura interlocutoria delle odierne statuizioni, di fronte al firmamento delle opzioni politiche che si possono delineare dopo il voto locale delle “comunarie” e le sospensive disposte, si confida che le apprezzabili regole statutarie più volte richiamate, sottolineate ed apprezzate (gli artt. 2 e 3 del Regolamento) vengano assunte a stella polare dagli organi associativi del Movimento 5 Stelle, quale riferimento obbligato ed accorto per la soluzione del nodo decisionale e politico posto dal deliberato genovese.

 
Il giudice Braccialini spiega che il garante non ha un potere di intervento nel procedimento di selezione delle candidature locali:
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E infatti più avanti si spiega:

Al “capo politico” è riconosciuto un ruolo di indirizzo e impulso particolarmente penetrante che però, proprio nella specifica materia della selezione delle candidature, non si identifica nel “diritto di ultima parola”. Infatti il ruolo decisionale finale è rivestito dalle deliberazioni/votazioni assunte dalle assemblee telematiche che il capo politico può convocare a sua discrezione nel rispetto delle forme e dei tempi statutari, le quali alla fine producono deliberazioni “vincolanti per il capo politico del Movimento 5 Stelle e gli eletti” sullo specifico oggetto delle candidature da sottoporre all’elettorato (v. il citato art. 2 u.c. Regolamento).

Un’altra curiosità è che il giudice ha deciso per l’annullamento della votazione che ha incoronato Pirondini perché Grillo nell’indirla ha violato il suo stesso regolamento, visto che non ha atteso le 24 ore che lo stesso Grillo ha successivamente richiamato nel tentare di annullare il voto su Cassimatis. In questo passo dell’ordinanza invece il giudice elenca tutte le motivazioni che portano a respingere le tesi difensive di Grillo:
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In attesa della decisione nel merito, in ogni caso, in questo momento è Marika Cassimatis la candidata del MoVimento 5 Stelle a Genova. La decisione può essere impugnata dai legali del Movimento 5 Stelle. Gli avvocati possono proporre un reclamo contro l’ordinanza per vedere ribaltata la decisione.

L’ordinanza Cassimatis – Grillo – Braccialini


 

Leggi sull’argomento: La mail dello staff di Grillo a Marika Cassimatis

 

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