Opinioni

Cosa succede dopo le dimissioni di Marino

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2015-10-08

Adesso che è ufficiale la notizia delle dimissioni del sindaco di Roma Ignazio Marino, ripercorriamo cosa succede dal punto di vista istituzionale dopo le dimissioni di un sindaco. La situazione è spiegata dall’articolo 53 del testo unico sugli Enti Locali: 1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della […]

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Adesso che è ufficiale la notizia delle dimissioni del sindaco di Roma Ignazio Marino, ripercorriamo cosa succede dal punto di vista istituzionale dopo le dimissioni di un sindaco. La situazione è spiegata dall’articolo 53 del testo unico sugli Enti Locali:

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L’articolo 53 del Testo Unico sugli Enti Locali (fonte)

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’articolo 59.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.

Le dimissioni diventano irrevocabili solo dopo i 20 giorni dalla loro presentazione; durante i 20 giorni sindaco, giunta e consiglio hanno solo poteri di ordinaria amministrazione. Una volta trascorsi i 20 giorni, comincia la procedura di scioglimento del consiglio e decadono le cariche politiche. Il prefetto nomina un commissario straordinario (che nell’occasione dovrebbe essere Franco Gabrielli) che assomma a sé i poteri della giunta e del sindaco fino alla conclusione del procedimento di scioglimento, con decreto del presidente della Repubblica. L’intenzione della politica romana sembra essere quella di tornare subito al voto in primavera.

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