Come e quando presentare la domanda di esenzione dal Canone Rai 2017

di Giovanni Drogo

Pubblicato il 2017-01-10

L’importo del Canone Rai 2017 è di 90 euro. C’è tempo fino al 31 gennaio per chiedere l’esenzione dal pagamento per il 2017. Ecco chi può richiederla, come presentarla e come chiedere il rimborso per le eventuali rate non dovute

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Anche nel 2017, così come per l’anno scorso, il Canone RAI verrà addebitato nella bolletta dell’energia elettrica e si pagherà a rate. La differenza con il 2016 è che la prima rata della tassa più odiata dagli italiani quest’anno non si pagherà a luglio ma già a fine gennaio. Un’altra novità è l’importo del Canone che quest’anno ammonta a 90 euro (invece che cento) che saranno corrisposti in rate bimestrali da 15 euro. Chi ha un apparecchio televisivo non dovrà sostanzialmente fare nulla, perché l’addebito è automatico in bolletta. Chi invece non possiede un televisore dovrà presentare nuovamente la dichiarazione di non possesso. Il termine scade il 31 gennaio 2017.
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Chi deve pagare il Canone e chi ha diritto all’esenzione

Le regole per il pagamento del Canone ordinario (ovvero quello delle abitazioni private) sono rimaste le stesse: tutti gli intestatari di un’utenza elettrica nel luogo di residenza anagrafica che posseggono un apparecchio «atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo» sono tenuti a pagare il Canone RAI. Questa definizione comprende ovviamente anche coloro che guardano solo le trasmissioni satellitari, via cavo oppure quelle delle emittenti private. Chi non possiede un televisore (o un monitor con sintonizzatore) non deve pagare il Canone. Ad esempio se non possedete un apparecchio adatto alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive e utilizzate un computer (fisso o portatile) o un tablet per guardare trasmissioni televisive in streaming o altri contenuti disponibili online non dovete pagare il Canone. Lo stesso vale se possedete una radio (e non un televisore). L’importante però è che il vostro computer sia privo del sintonizzatore TV, altrimenti ricadrà nella prima casistica, se per i laptop è un’opzione che si può escludere bisogna fare attenzione ai monitor dei computer “fissi” che spesso hanno il sintonizzatore che consente di utilizzarli anche come schermo televisivo.

Il Canone non si paga sulle seconde case

Come per il 2016 il Canone è dovuto solo per l’abitazione principale, quindi sulle seconde case non si paga l’abbonamento RAI che è dovuto solo per l’abitazione dove l’intestatario della bolletta elettrica ha la residenza. Dal momento però che la casistica non è così semplice (ad esempio la prima casa è intestata ad un coniuge e la seconda all’altro che però ha la residenza nella prima) la RAI quest’anno ha messo a disposizione diversi modelli di casi per la richiesta dell’esenzione dal pagamento del Canone RAI. Ad esempio nel caso di una famiglia composta da due coniugi proprietari di due abitazioni A e B (entrambe con apparecchi televisivi) con entrambi i coniugi che hanno la residenza anagrafica nell’abitazione A ma le cui utenze elettriche sono intestate una al marito e una alla moglie quest’ultima può può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del Canone sull’utenza elettrica a lei intestata. Sono in ogni caso esentati gli over 75 con un reddito familiare annuo non superiore a 6.713 euro.

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Il modello per presentare la dichiarazione sostitutiva del Canone Rai

Come presentare domanda di esenzione dal pagamento del Canone RAI

Dal 1 gennaio 2016 la detenzione di un apparecchio televisivo viene desunta dall’esistenza di una fornitura di energia elettrica di tipo residenziale. In poche parole, se siete intestatari di un’utenza di quel tipo nel luogo in cui avete la residenza anagrafica (quindi vale solo per le utenze elettriche domestiche) l’Agenzia delle Entrate presume che siate in possesso di un televisore. La decisione è stata presa per cercare di limitare il tasso di evasione (che in Italia raggiunge il 27%). Nel caso non possediate un televisore (o un altro apparecchio definito “equivalente”) starà a voi dimostrare il contrario e quindi farvi esentare dal pagamento del Canone. La domanda di esenzione inoltre dovrà essere presentata ogni anno. Per presentare la richiesta di esonero dal Canone per tutto il 2017 i termini stanno per scadere visto che le domande vanno presentate dal 1 luglio 2016 al 31 gennaio 2017 (qui il modello di dichiarazione e le istruzioni per la compilazione). Chi non lo avesse ancora fatto ha ancora tempo fino a fine mese per presentare la domanda che però potrà essere inoltrata solo per via telematica. I termini per la presentazione della richiesta di esenzione via posta sono infatti scaduto il 20 dicembre 2016:

Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it e della Rai www.canone.rai.it e va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite un’applicazione web, disponibile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia, oppure tramite gli intermediari abilitati (Caf e professionisti). La dichiarazione sostitutiva può essere firmata digitalmente e presentata anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it

Le domande di esenzione presentate a partire dal 1 febbraio 2017 fino al 30 giugno 2017 esonerano invece dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre del 2017 (ovvero pagherete solo metà del Canone). Infine dal 1 luglio 2017 si potrà presentare la domanda per ottenere l’esenzione dell’addebito del Canone in bolletta per tutto il 2018. È bene ricordare che chi farà richiesta di esenzione entro il 31 gennaio potrebbe vedersi addebitata lo stesso la prima rata del Canone RAI, in quel caso avrà la possibilità di presentare la richiesta di rimborso. A chi invece attiva un’utenza elettrica senza acquistare un apparecchio televisivo non verrà addebitato automaticamente il pagamento del Canone RAI ma dovrà presentare la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

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