Cosa c'è di vero nella storia della depenalizzazione di 112 reati

di Daniele Minotti

Pubblicato il 2014-12-22

Da giorni in Internet si parla insistentemente dell’avvento di un’ampia depenalizzazione riguardante ben 112 reati tra cui, per citare i più gettonati, l’omicidio colposo, lo stalking e il maltrattamento di animali. Il tutto condito con i classici inviti a far “girare” la notizia, a firmare petizioni e tutto il consueto campionario di comportamenti sociali che …

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Da giorni in Internet si parla insistentemente dell’avvento di un’ampia depenalizzazione riguardante ben 112 reati tra cui, per citare i più gettonati, l’omicidio colposo, lo stalking e il maltrattamento di animali. Il tutto condito con i classici inviti a far “girare” la notizia, a firmare petizioni e tutto il consueto campionario di comportamenti sociali che caratterizzano le bufale per catena di Sant’Antonio. La realtà, però, è parecchio differente ed è facile verificarla.
Partiamo, anzitutto, dal significato della parola depenalizzare: ridurre un illecito penale (un reato che spesso prevede anche la galera) a mero illecito amministrativo, come se fosse un divieto di sosta. Un passaggio non da poco, ma proprio l’ampiezza dello scarto sanzionatorio avrebbe dovuto suggerire prudenza. Approfondiamo. Con la legge 28 aprile 2014, n. 67 il legislatore ha, tra le altre cose, delegato al Governo un’ampia revisione dei reati contemplati dal codice penale e non. Così, si è certamente deliberata una vera e propria depenalizzazione per una serie di reati minori, spesso realmente “bagatellari”. E’ un cammino iniziato anni fa per giungere ad un sistema caratterizzato da un “diritto penale minimo”.
Ma per omicidio colposo, stalking e maltrattamenti agli animali, per fare i soliti esempi così sentiti, non ci sarà alcun colpo di spugna. Lo chiarisce la lettera m) dell’art. 1 che, a questo punto, conviene citare integralmente “escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale”. Cosa significa tutto ciò? Lo spiega meglio uno schema di decreto legislativo che sta circolando informalmente, ma è chiaro che si tratta di qualcosa di profondamente differente dalla tanto vituperata depenalizzazione. La non punibilità (che non equivale ad una generalizzata cancellazione del reato) può conseguire, nel singolo caso concreto, a condizione che:

  • il reato astrattamente sia punibile con la pena pecuniaria o con una detentiva non superiore, nel massimo, ai cinque anni (e lo stalking, in effetti, ci starebbe quanto a pena);

 
ma anche che:

  • l’offesa sia particolarmente tenue;
  • Il comportamento non sia abituale.

 
Fatto sempre salvo il diritto al risarcimento in capo al danneggiato che non rimane certo abbandonato al suo destino. Non si tratta di una novità, non si tratta di una porcheria di un Governo cattivo e lassista. L’”irrilevanza del fatto” è già conosciuta nel processo minorile e in quello davanti al giudice di pace. Si tratta, forse, di un istituto non perfetto, ma sicuramente perfettibile. E l’esperienza giudiziaria ci dice che può funzionare. Parliamo di dare una possibilità, una seconda chance ad una persona che può aver fatto una sciocchezza nella vita. E, francamente, non mi sembra una cosa sbagliata. Si pensi ad un piccolo furto al supermercato, magari ad opera del pensionato che non arriva a fine mese. Chi si sentirebbe di condannarlo? Stiano tranquille le donne offese e maltrattate, stiano tranquilli gli animalisti: nessuno vuole privarli delle loro sacrosante tutele.
(L’autore è avvocato penalista)

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