Canone Rai, chi deve pagare e chi no?

di Giovanni Drogo

Pubblicato il 2016-01-18

Tutto quello che si deve sapere sul Canone Rai nella bolletta elettrica, chi non deve pagare, chi ha diritto all’esenzione e i possibili errori di fatturazione. La prima rata si pagherà a luglio 2016

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Continua la girandola di domande sul Canone Rai 2016. Chi deve pagarlo? Chi invece ha diritto all’esenzione? Il Canone si paga infatti con la bolletta elettrica e la cosa sta creando non pochi interrogativi. Due cose però cosa sono certe; quanto si pagherà (cento euro) e quando. Solo per quest’anno il Canone si pagherà in due tranche, la prima con la bolletta di luglio e sarà da 70 euro (ovvero le prime sette rate) con un conguaglio da pagare in data da definirsi. Dall’anno prossimo invece probabilmente il pagamento delle rate sarà a cadenza bimestrale, proprio come la bolletta elettrica.

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Fonte: Sole 24 Ore

Chi deve pagare il Canone?

Tutti gli intestatari di un’utenza elettrica nel luogo di residenza anagrafica che posseggono un apparecchio «atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo», questa definizione comprende ovviamente anche coloro che guardano solo le trasmissioni satellitari, via cavo oppure quelle delle emittenti private. Il Canone, come dovrebbe essere ormai noto (e non è una novità del 2016) si paga infatti sul possesso del televisore e non sul suo utilizzo. Motivo per cui da quest’anno non potrà più essere ottenuta l’esenzione dal Canone tramite suggellamento del televisore.

Il Canone si paga anche sulle seconde case?

No, il Canone Rai si paga solo sull’abitazione nella quale si ha la residenza anagrafica e più in generale il pagamento del Canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

Chi ha un PC o un tablet deve pagare il Canone?

Dal 1 gennaio 2016 la detenzione di un apparecchio televisivo viene desunta dall’esistenza di una fornitura di energia elettrica. In poche parole, se siete intestatari di un’utenza di quel tipo nel luogo in cui avete la residenza anagrafica (quindi vale solo per le utenze elettriche domestiche) l’Agenzia delle Entrate presume che siate in possesso di un televisore. La decisione è stata presa per cercare di limitare il tasso di evasione (che in Italia raggiunge il 27%). Nel caso non possediate un televisore (o un altro apparecchio definito “equivalente”) starà a voi dimostrare il contrario e quindi farvi esentare dal pagamento del Canone secondo le modalità che verranno stabilite dall’Agenzia delle Entrate. Per il momento, visto che l’addebito in bolletta per il pagamento del Canone sarà con la bolletta di luglio c’è ancora tempo. In molti però si stanno chiedendo se sono tenuti a pagare il Canone (e quindi se eventualmente hanno diritto all’esenzione) nel caso non abbiano alcun apparecchio atto a ricevere la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive ma abbiano un computer o un tablet. La risposta è no, come spiega infatti una nota del MISE del 22 febbraio 2012:

solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone

questo significa che se usate il computer o il tablet per guardare i contenuti audiovisivi disponibili online o in streaming e al tempo stesso non avete una televisione non dovrete pagare il Canone. L’importante però è che il vostro computer sia privo del sintonizzatore TV, in caso contrario allora anche voi sarete soggetti al pagamento della tassa perché il dispositivo in vostro possesso vi consente la ricezione del segnale radiotelevisivo. Questo vale anche qualora utilizziate la TV esclusivamente come monitor per il computer, la sua adattabilità come sintonizzatore fa ricadere il dispositivo nell’ambito di quelli per il cui possesso si deve pagare il Canone.

Chi è intestatario di un’utenza elettrica ma non ha un televisore deve pagare il Canone?

Se in casa non avete alcun dispositivo o apparecchio in grado di ricevere trasmissioni radiotelevisive ovviamente non dovrete pagare il Canone (che è una tassa sul possesso dell’apparecchio). Se non avete una TV ma avete un PC, un tablet (privi di sintonizzatore) e una radio sarete lo stesso esentati dal pagamento del Canone perché secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1997, 449, «non esistono più canoni ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici nell’ambito familiare». Per farlo, dal momento che la nuova normativa parte dalla presunzione che ogni utenza per la fornitura elettrica domestica implichi il possesso di un apparecchio televisivo (o equivalenti) dovrete però fare una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Le modalità di presentazione della dichiarazione di non detenzione del tv saranno definite tramite un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Chi vive in un appartamento in affitto ammobiliato deve pagare il Canone?

La risposta è sì. Se avete preso in affitto un appartamento dove è presente anche un televisore e siete gli intestatari dell’utenza per la fornitura elettrica dovrete pagare il Canone perché per la legge siete considerati “detentori” di un apparecchio radiotelevisivo.

Chi è residente all’estero ma ha un’abitazione in Italia deve pagare il Canone?

Sì. Se è titolare dell’utenza elettrica su quell’abitazione. Sempre che nell’abitazione sia presente un televisore o un dispositivo equivalente. In caso contrario ovviamente no.

Chi ha diritto all’esenzione?

I casi di esenzione riguardano i soggetti con almeno 75 anni di età e un reddito, sommato a quello del proprio coniuge, non superiore a 6.713,98 euro l’anno, non convivente con altri soggetti. È previsto dalla Legge di Stabilità che la soglia si alzi fino agli 8.000 euro l’anno. Ad avere diritto all’esenzione sono anche i soggetti il cui canone sia già stato versato dal coniuge (questo è uno dei casi di possibile errore); coloro che sono proprietari di case o gli appartamenti dati in affitto nei quali il televisore è degli inquilini ma l’utenza della luce è rimasta intestata al titolare dell’immobile; i casi di immobili senza televisori ed in fine le seconde case. Ci sono poi esenzioni più specifiche che riguardano militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato e agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia (a condizione che il paese di provenienza operi lo stesso trattamento).

Sono un membro delle Forze Armate, ho diritto all’esenzione dal Canone?

No, la detenzione del televisore all’interno di un alloggio privato, anche se situato dentro le strutture militari, non esonera dal pagamento del canone. L’esenzione invece è prevista per Ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate.

I possibili casi di errore

L’Unione Nazionale Consumatori avverte che tra i possibili casi di errore derivanti dalla nuova modalità di pagamento del Canone ci sono

quando l’intestatario del contratto di fornitura elettrica è diverso da chi ha pagato fino ad oggi il canone Rai. Un classico è la moglie che paga la bolletta della luce ed il marito l’abbonamento alla tv. E’ possibile che alla moglie sia chiesto il pagamento del canone già pagato dal marito, oppure che la moglie paghi, ed il marito, vecchio abbonato, sia considerato un evasore;
per chi paga la tariffa D3, che viene applicata sia ai residenti con impegno di potenza superiore a 3 kW sia ai non residenti, che il canone, invece, non devono pagarlo.

Il consiglio di UNC è quello di non fare autocertificazioni anticipate ma di attendere che vi venga notificato il pagamento del Canone e che vengano pubblicate le modalità con le quali presentare richiesta di esenzione che normalmente veniva fatta compilando un modulo fornito dall’Agenzia delle Entrate (il sito però non è ancora aggiornato). Insomma per il momento non c’è fretta, anche perché il legislatore deve ancora fare chiarezza su alcuni casi particolari e sulle modalità di presentazioni delle dichiarazioni per gli aventi diritto all’esenzione e per coloro che non sono tenuti a pagare il Canone. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti.
 

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