Canone Rai: gli arretrati non saranno in bolletta

di Giovanni Drogo

Pubblicato il 2016-02-09

Una buona notizia: gli arretrati non verranno addebitati automaticamente nella bolletta dell’energia elettrica. Per le modalità di esonero ed esenzione bisognerà invece attendere la pubblicazione della modulistica

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Buone notizie dal fronte del Canone Rai, in bolletta a luglio gli abbonati non si troveranno costretti a dover pagare gli arretrati ma solo il dovuto per la prima rata del 2016, ovvero settanta euro (su cento totali). La settimana scorsa erano uscite allarmanti notizie secondo le quali pagare il Canone quest’anno avrebbe dato alla Rai la possibilità di scovare gli evasori e coloro che non hanno pagato la tassa più odiata dagli italiani negli ultimi dieci anni. Insomma pagare il Canone nel 2016 – per la prima volta –  avrebbe costituito secondo alcuni una sorta di autodenuncia e di conseguenza nella successiva bolletta con la rata finale sarebbe toccato pagare anche tutti gli arretrati. Per qualsiasi informazione è stato attivato il sito Pronto la Rai dove – previa registrazione – si potrà prenotare un appuntamento telefonico con un operatore del servizio abbonamenti per chiedere tutte le informazioni riguardanti il proprio Canone Rai.
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Nella bolletta potranno essere addebitati arretrati maturati prima del 1 gennaio 2016?

Da quest’anno l’Agenzia delle Entrate partirà dalla presunzione che ad ogni contratto per l’erogazione dell’energia elettrica in ambito domestico corrisponda la presenza di un apparecchio televisivo. Un articolo pubblicato da La legge per tutti e prontamente ripreso da molti siti e qualche quotidiano fa riferimento al fatto che grazie alla nuova modalità di riscossione potrebbero venire a galla i vecchi evasori, quelli che non pagano il Canone da anni, e che potrebbero essere automaticamente costretti a pagare tutti gli arretrati (fino ad un massimo di dieci annualità). In che modo? Il timore è che pagando a luglio assieme alla bolletta anche la rata del Canone l’evasore compia una sorta di “autodenuncia” dichiarando così al fisco che negli anni precedenti non aveva pagato la tassa pur avendo una televisione. In tal caso l’abbonato-evasore potrebbe essere costretto a corrispondere una multa salata e al pagamento di tutti gli arretrati. Come però avevamo spiegato anche su Next la norma grazie alla quale la Rai presume l’esistenza di un apparecchio televisivo è in vigore solo a partire dal 2016, quindi Viale Mazzini non avrebbe titolo per presupporre retroattivamente la detenzione dei una TV negli precedenti. Ed in effetti nelle FAQ del sito Rai dedicato al Canone è comparsa una voce che spiega che «le modalità di riscossione del canone mediante addebito nella bolletta elettrica riguardano esclusivamente i canoni maturati dal 1 gennaio 2016 e non eventuali arretrati precedentemente maturati». Il che significa che in bolletta si pagherà solo il Canone del 2016. Eventuali arretrati e multe verranno probabilmente – ma ancora una volta non è chiaro – computati e fatturati secondo “modalità ancora da definire”. Questo chiarimento da parte di Viale Mazzini circa la questione degli arretrati non elimina però la possibilità di dover pagare una multa in caso di mancato pagamento «il mancato pagamento del canone tv da parte di chi non e’ ancora abbonato puo’ essere rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle Autorita’ di controllo. In questo caso i contribuenti devono corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale e sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge, ammontanti nel massimo a 619 euro per ogni annualita’ evasa». Sembra però gli accertamenti delle infrazioni negli anni precedenti non possano essere al momento effettuate ricorrendo alla “presunzione di detenzione” dell’apparecchio TV in base all’esistenza di una fornitura elettrica.

Le truffe sul Canone Rai

L’azienda mette in guardia sulle eventuali truffe ai danni di abbonati e contribuenti: non esistono addetti Rai incaricati di effettuare la riscossione a domicilio. E nemmeno la Rai ha dato mandato di chiedere dati per i pagamenti on line quali numero di carta di credito o coordinate bancarie. In questi giorni però sono state segnalati a Caserta e a Livorno tentativi di truffa ad opera di finti addetti delle società elettriche che tentano di incassare in contanti il pagamento del Canone. Innanzitutto la prima rata si pagherà a luglio, in secondo luogo la riscossione non sarà porta a porta quindi in caso vi si presenti qualcuno a casa il consiglio è quello di avvertire le Forze dell’Ordine perché si tratta di una truffa.

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Fonte: Sole 24 Ore

Chi è intestatario di un’utenza elettrica ma non ha un televisore deve pagare il Canone?

Se in casa non avete alcun dispositivo o apparecchio in grado di ricevere trasmissioni radiotelevisive ovviamente non dovrete pagare il Canone (che è una tassa sul possesso dell’apparecchio). Se non avete una TV ma avete un PC, un tablet (privi di sintonizzatore) e una radio sarete lo stesso esentati dal pagamento del Canone perché secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1997, 449, «non esistono più canoni ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici nell’ambito familiare». Per farlo, dal momento che la nuova normativa parte dalla presunzione che ogni utenza per la fornitura elettrica domestica implichi il possesso di un apparecchio televisivo (o equivalenti) dovrete però fare una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Le modalità di presentazione della dichiarazione di non detenzione del tv saranno definite tramite un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Chi ha un PC o un tablet deve pagare il Canone?

Dal 1 gennaio 2016 la detenzione di un apparecchio televisivo viene desunta dall’esistenza di una fornitura di energia elettrica. In poche parole, se siete intestatari di un’utenza di quel tipo nel luogo in cui avete la residenza anagrafica (quindi vale solo per le utenze elettriche domestiche) l’Agenzia delle Entrate presume che siate in possesso di un televisore. La decisione è stata presa per cercare di limitare il tasso di evasione (che in Italia raggiunge il 27%). Nel caso non possediate un televisore (o un altro apparecchio definito “equivalente”) starà a voi dimostrare il contrario e quindi farvi esentare dal pagamento del Canone secondo le modalità che verranno stabilite dall’Agenzia delle Entrate. Per il momento, visto che l’addebito in bolletta per il pagamento del Canone sarà con la bolletta di luglio c’è ancora tempo. In molti però si stanno chiedendo se sono tenuti a pagare il Canone (e quindi se eventualmente hanno diritto all’esenzione) nel caso non abbiano alcun apparecchio atto a ricevere la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive ma abbiano un computer o un tablet. La risposta è no, come spiega infatti una nota del MISE del 22 febbraio 2012:

solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone

questo significa che se usate il computer o il tablet per guardare i contenuti audiovisivi disponibili online o in streaming e al tempo stesso non avete una televisione non dovrete pagare il Canone. L’importante però è che il vostro computer sia privo del sintonizzatore TV, in caso contrario allora anche voi sarete soggetti al pagamento della tassa perché il dispositivo in vostro possesso vi consente la ricezione del segnale radiotelevisivo. Questo vale anche qualora utilizziate la TV esclusivamente come monitor per il computer, la sua adattabilità come sintonizzatore fa ricadere il dispositivo nell’ambito di quelli per il cui possesso si deve pagare il Canone.

Chi vive in un appartamento in affitto ammobiliato deve pagare il Canone?

La risposta è sì. Se avete preso in affitto un appartamento dove è presente anche un televisore e siete gli intestatari dell’utenza per la fornitura elettrica dovrete pagare il Canone perché per la legge siete considerati “detentori” di un apparecchio radiotelevisivo.

Chi è residente all’estero ma ha un’abitazione in Italia deve pagare il Canone?

Sì. Se è titolare dell’utenza elettrica su quell’abitazione. Sempre che nell’abitazione sia presente un televisore o un dispositivo equivalente. In caso contrario ovviamente no.

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