Xylella, gli ulivi vanno abbattuti

di Lorelei

Pubblicato il 2016-06-09

Sì all’obbligo di abbattere le piante potenzialmente infette da Xylella. Lo ha stabilito la Corte Ue, secondo cui Bruxelles “può obbligare gli stati membri a rimuovere tutte le piante potenzialmente infettate” incluse quelle “non presentanti sintomi d’infezione, qualora esse si trovino in prossimità delle piante già infettate”. Questa misura, infatti, “è proporzionata all’obiettivo di protezione …

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Sì all’obbligo di abbattere le piante potenzialmente infette da Xylella. Lo ha stabilito la Corte Ue, secondo cui Bruxelles “può obbligare gli stati membri a rimuovere tutte le piante potenzialmente infettate” incluse quelle “non presentanti sintomi d’infezione, qualora esse si trovino in prossimità delle piante già infettate”. Questa misura, infatti, “è proporzionata all’obiettivo di protezione fitosanitaria” ed “è giustificata dal principio di precauzione”, in base alle prove scientifiche in possesso della Commissione. Nel 2015, la Commissione aveva imposto agli Stati membri l’obbligo di procedere alla rimozione immediata delle piante colpite dal batterio Xylella, indipendentemente dal loro stato di salute, se situate in un raggio di 100 metri attorno alle piante infettate da tale batterio (senza indennizzo). Di conseguenza, la Regione Puglia aveva ordinato a diversi proprietari di uliveti nella provincia di Brindisi di abbattere gli ulivi infettati dal batterio Xylella e tutte le piante situate in un raggio di 100 metri attorno agli ulivi infetti. In seguito Il Tar Lazio aveva sospeso l’ordine di rimozione delle piante situate in prossimita’ degli ulivi infetti, portando la questione alla Corte di giustizia. Intanto la Corte indica che l’obbligo di rimuovere “immediatamente” tutte le piante ospiti in un raggio di 100 metri attorno alle piante infette non e’ in contraddizione con l’obbligo di eseguire un opportuno trattamento fitosanitario, che comporta “se del caso”, la rimozione della pianta. Tale trattamento preliminare riguarda, infatti, non la pianta in se stessa, bensì gli insetti “vettori” dell’infezione batterica e mira a limitare il rischio della diffusione di questi ultimi al momento della successiva rimozione della pianta. La Corte sottolinea, inoltre, che, il principio di precauzione “puo’ giustificare l’adozione di misure di protezione, come la rimozione delle piante infette, e cio’ quand’anche sussistano incertezze scientifiche al riguardo”.
xylella ulivi
I dati scientifici hanno inoltre evidenziato, aggiunge la Corte, che la diffusione della Xylella dipende essenzialmente da alcune piccole cicale, la cui distanza di volo e’ limitata, in media, ad un centinaio di metri, e che le piante recentemente contaminate possono essere esenti da sintomi. Tenuto conto di tali dati scientifici, l’obbligo di rimozione delle piante ospiti situate in un raggio di 100 metri attorno ad una pianta infetta risulta una misura appropriata e necessaria per evitare la diffusione del batterio. Inoltre le decisioni di abbattimento sono da considerare “rigorosamente proporzionate” all’obiettivo di protezione fitosanitaria. Tuttavia, la Corte evidenzia che, se la situazione dovesse evolvere nel senso che, sulla scorta di nuovi dati scientifici pertinenti, l’eradicazione del batterio non richiedesse piu’ di procedere alla rimozione di tutte le piante ospiti situate in prossimita’ delle piante infette, la Commissione dovrebbe modificare la propria decisione al fine di tener conto di tale evoluzione scientifica. Quanto all’indennizzo, il semplice fatto che ne’ la direttiva ne’ la decisione della Commissione prevedano un regime di indennizzo dei proprietari degli ulivi abbattuti non significa che tale diritto sia escluso. Infatti, il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione potrebbe, in alcune circostanze, imporre il pagamento di una “giusta indennita'”. La decisione della Commissione non puo’ dunque essere considerata invalida per tale ragione.

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