Tar, il ricorso sul referendum è inammissibile

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2016-10-20

Come da pronostici, il ricorso proposto da Sinistra Italiana e MoVimento 5 Stelle al Tribunale amministrativo regionale contro il testo del quesito del referendum è inamissibile per difetto di giurisdizione. Rimane in piedi invece la richiesta di annullamento sollevata dal professor Onida. La decisione è stata assunta dalla sezione 2bis del Tar e, secondo quanto …

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Come da pronostici, il ricorso proposto da Sinistra Italiana e MoVimento 5 Stelle al Tribunale amministrativo regionale contro il testo del quesito del referendum è inamissibile per difetto di giurisdizione. Rimane in piedi invece la richiesta di annullamento sollevata dal professor Onida.
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La decisione è stata assunta dalla sezione 2bis del Tar e, secondo quanto apprende Sky Tg 24, a breve dovrebbero essere rese note le motivazioni. Il ricorso era stato presentato giudicando ingannevole il contenuto del quesito referendario. Nella sentenza, redatta dal giudice Antonella Mangia e firmata dalla presidente della seconda sezione bis del Tar Lazio, Elena Stanizzi, si sottolinea che i decreti del presidente della Repubblica “non sono insindacabili in termini assoluti”, ma “sono sottratti al sindacato giurisdizionale esclusivamente nei limiti in cui il relativo contenuto costituisca esercizio di poteri non riconducibili a quelli amministrativi e ‘politici'”, e “siano piuttosto riconducibili all’esplicazione di poteri neutrali di garanzia e controllo, di rilievo costituzionale”. Su questa base il collegio del Tar ha constatato che “i ricorrenti pongono in discussione, in definitiva, la legittimità del decreto del Presidente della Repubblica, nella parte in cui richiama, e sostanzialmente recepisce, il contenuto delle ordinanze dell’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Cassazione”. E proprio da questo “discende la insindacabilità” del decreto presidenziale rispetto al quesito referendario, la cui formulazione discende direttamente dalle ordinanze dell’Ufficio centrale della Cassazione. Quest’ultimo “ha natura di organo rigorosamente neutrale”, “essenzialmente titolare di funzioni di controllo esterno espletate in posizione di terzietà ed indipendenza nell’ambito del procedimento referendario costituzionale, con la connessa impossibilità – si legge nella sentenza – di qualificare gli atti dallo stesso adottati in materia di referendum come atti oggettivamente e soggettivamente amministrativi”. L’Ufficio centrale, quindi, come organo terzo “si colloca in una posizione di terzietà e indipendenza, in quanto indifferente rispetto agli interessi in gioco e non chiamato a dirimere conflitti”.

Leggi sull’argomento: Perché il ricorso al TAR contro il testo del referendum finirà in poco o nulla

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