Se non paghi sette rate del mutuo sono guai?

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2016-03-01

E alla fine arriva anche la precisazione del ministero dell’Economia sulla storia delle sette rate del mutuo e della banca che può prendersi la casa. «Il governo aveva il dovere di recepire la direttiva Ue sui mutui ma nel farlo si è scelta una soluzione attenta alla tutela del consumatore-debitore, inserendo il diritto a vedersi riconosciuta …

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E alla fine arriva anche la precisazione del ministero dell’Economia sulla storia delle sette rate del mutuo e della banca che può prendersi la casa. «Il governo aveva il dovere di recepire la direttiva Ue sui mutui ma nel farlo si è scelta una soluzione attenta alla tutela del consumatore-debitore, inserendo il diritto a vedersi riconosciuta l’eventuale eccedenza (rispetto al debito non rimborsato alla banca) dalla vendita dell’immobile», fanno sapere fonti di via XX Settembre spiegando che la direttiva non prevedeva esplicitamente questa possibilità. La Direttiva, ricordano al Tesoro, è stata recepita con un decreto attuativo del 20 gennaio dal Cdm, e disciplina (all’articolo 28) anche le ipotesi di morosità del consumatore, dicendo che “gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito”. In sede di recepimento, quindi, si è aggiunta quindi la previsione della restituzione al consumatore all’eccedenza, oltre al fatto che il bene oggetto della garanzia debba essere stimato da un perito scelto di comune accordo tra le parti. Un fatto “non scontato”, viene sottolineato, e che non è imposto dalla direttiva ma è una scelta nazionale che, tra l’altro, fa rientrare questa disposizione nella tipologia di patto consentito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a legislazione vigente (il cosiddetto patto marciano di cui abbiamo parlato nell’articolo precedente).

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L’atto di governo n. 256

La Cassazione ha invece vietato il cosiddetto patto commissorio con il quale creditore e debitore convengono che, in caso di mancato pagamento, il bene dato in pegno o in ipoteca passi in proprietà del creditore anche se di valore più elevato rispetto al credito, senza prevedere il rimborso dell’eccedenza. Al ministero ricordano anche che al Tesoro esiste un “Fondo Mutui” che consente la sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento dell’intera rata del mutuo sulla prima casa e provvede al pagamento degli oneri finanziari. La sospensione è concessa per i Mutui di importo erogato non superiore a 250.000, in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 30.000 euro. In quanto al rischio di esproprio dell’immobile in caso di ritardato pagamento di sette rate del mutuo, la norma esiste già ed è prevista dall’articolo 40 del Testo unico bancario che prevede che “la banca può invocare come causa di risoluzione del contratti il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive”. Non si tratta quindi di una modifica introdotta dal decreto che recepisce la direttiva europea in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.

Leggi sull’argomento: Ma davvero se non paghi sette rate del mutuo la banca si prende la tua casa?

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