«Anche i medici obiettori devono prescrivere i contraccettivi d'emergenza»

di Chiara Lalli

Pubblicato il 2014-10-10

Il TAR Lazio si esprime sull’obiezione di coscienza: anche i dottori devono certificare lo stato di gravidanza. Il ricorso presentato da associazioni come i Giuristi per la Vita e l’Associazione Pro Vita Onlus

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Ieri il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi di alcune associazioni come i Giuristi per la Vita e l’Associazione Pro Vita Onlus sull’obiezione di coscienza nei consultori (Consultori: Tar Lazio respinge ricorso obiezione di coscienza, AGG, 9 ottobre 2014). «Per quanto solo in sede cautelare, il TAR Lazio ha ritenuto che non sono in contrasto con le disposizioni che tutelano il personale sanitario obiettore gli atti della Regione che hanno previsto che anche i medici obiettori siano tenuti ad attestare e certificare lo stato di gravidanza della donna; prescrivere i contraccettivi d’emergenza e applicare sistemi contraccettivi meccanici (IUD, c.d. “spirale”)».
 
LE LINEE DI INDIRIZZO: COSA DICEVANO?
Di che parliamo? Qualche mese fa la Regione Lazio, nelle Linee di indirizzo regionali per le attività dei Consultori Familiari, aveva chiarito il confine dell’esercizio dell’obiezione di coscienza. Nei consultori ribadendo ciò che avrebbe dovuto essere già chiaro e ovvio: non si può invocare l’obiezione di coscienza per rifiutare la prescrizione della contraccezione – sia ordinaria sia straordinaria (cioè, quella d’emergenza). Ripetiamo: “Il personale operante nel Consultorio è tenuto alla prescrizione di contraccettivi ormonali, sia routinaria che in fase post-coitale, nonché all’applicazione di sistemi contraccettivi meccanici, vedi I.U.D. (Intra Uterine Devices)”. Ricordiamo che non c’è una legge che permetta di fare obiezione sulla contraccezione, perciò chi vuole obiettare non è protetto ma rischia denunce di omissione di servizio.
 
SULLA INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA
Le Linee di indirizzo si erano spinte anche su un terreno meno ovvio: l’obiezione di coscienza in materia di interruzione volontaria di gravidanza. “Si ribadisce come questa riguardi l’attività degli operatori impegnati esclusivamente nel trattamento dell’interruzione volontaria di gravidanza, di seguito denominata IVG. Al riguardo, si sottolinea che il personale operante nel Consultorio Familiare non è coinvolto direttamente nella effettuazione di tale pratica, bensì solo in attività di attestazione dello stato di gravidanza e certificazione attestante la richiesta inoltrata dalla donna di effettuare IVG”. Meno ovvio ma coerente con quanto stabilito dalla legge 194, articolo 9. Gli operatori dei consultori non possono rifiutarsi di visitare e certificare. Difficile far rientrare la visita e la certificazione nelle «attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza» e dunque oggetto di obiezione di coscienza» (articolo 9).
Reparto occupato (Tano d'Amico)
NO AL RICORSO DELLE ASSOCIAZIONI PROLIFE
Insomma le Linee di indirizzo avevano soltanto aggiunto un sottotitolo all’esistente, ma ciò era bastato ai paladini dell’intransigenza. Ieri il Tar ha detto loro che non c’è spazio per un ricorso.
In una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha commentato: «Sono contento che il Tar del Lazio abbia respinto in sede cautelare i ricorsi contro le ‘Linee di Indirizzo regionali per le attività dei Consultori familiari’ adottate dalla Regione Lazio nel maggio scorso […] La decisione del Giudice amministrativo per quanto assunta in sede cautelare, conferma la legittimità dell’atto regionale: le scelte che abbiamo compiuto sono rispettose del quadro legislativo vigente. Nell’attesa di veder confermata la decisione di oggi in sede di merito, possiamo ben dire che le regole che si è data la Regione Lazio non sono frutto di una battaglia ideologica, ma di un ragionevole bilanciamento dei diritti coinvolti».

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