La legge di stabilità e il futuro dei ricercatori

di Chiara Lalli

Pubblicato il 2014-12-19

La legge di stabilità penalizzerà i docenti e i ricercatori italiani. Come si può rimediare?

article-post

Una norma della legge di stabilità penalizzerebbe i giovani ricercatori. Così ha commentato la senatrice Elena Cattaneo: «La questione ha avuto una chiara eco sulla stampa e il Presidente della Repubblica ha risposto pubblicamente alla lettera di un ricercatore auspicando una attenta riflessione del Parlamento che tenesse conto dei diversi pareri esistenti in proposito». Anche il presidente della Crui (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), Stefano Paleari, si è detto favorevole alla correzione della norma in modo da garantire un futuro alla ricerca e ai ricercatori.
«Eppure – prosegue Cattaneo – complici i lavori della Commissione Bilancio interrotti senza che vi fosse un preciso voto sul tema, sembra oggi vanificarsi il serio sforzo di correggere con una soluzione bilanciata e ragionevole la norma, prevista dal comma 98 dell’art. 2 della legge di stabilità, che elimina l’obbligo di bandire almeno un posto di ricercatore di tipo b per ogni avanzamento di carriera a professore ordinario, norma che vale per le università che abbiano in organico più del 30% di professori ordinari (di fatto la quasi totalità). Cercando un ragionevole bilanciamento degli interessi e delle aspettative dei giovani e dei bravi docenti che auspicano un riconoscimento del loro lavoro e facendo tesoro dei dati e delle osservazioni prodotte dai vari soggetti in campo ed in attesa di un necessario ripensamento organico della materia, avevo depositato un emendamento, il 2.786*, a costo zero, che consentisse fino al 2017 – salvando la norma vigente – di allentare il vincolo assunzionale prevedendo la necessità di bandire almeno un posto per ricercatore di tipo b ogni due professori ordinari».
Atenei
*EMENDAMENTO 2.786
*_AS 1698
Emendamento all’articolo 2, il comma 98 è sostituito dal seguente:

Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è aggiunta la seguente lettera
c bis) _ In deroga alla disposizione del comma precedente per la sola programmazione della annualità 2015, 2016 e 2017 il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili.

Potrebbe interessarti anche