L'Agenzia delle Entrate, Equitalia e la storia dei 767 dirigenti illegittimi

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2015-03-22

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale scatta la corsa al ricorso. Ma la storia potrebbe finire diversamente

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Da una settimana una sentenza della Corte Costituzionale sta scatenando molto dibattito in rete. La Consulta infatti ha dichiarato illegittimi e annullato le nomine di 767 dirigenti dell’Agenzia delle Entrate che erano stati assunti senza concorso.  La Consulta, con la sentenza, ha dichiarato illegittime le norme del decreto 16/2012 che autorizzavano Agenzia delle dogane, Agenzia delle entrate e Agenzia del territorio ad attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con contratti di lavoro a tempo determinato: la durata era legata al tempo necessario a indire i concorsi, ma è stata seguita da proroghe ‘bocciate’ dalla Corte.
 
EQUITALIA E LA STORIA DEI 767 DIRIGENTI ILLEGITTIMI
La sentenza ha scatenato il panico, visto che adesso l’Agenzia delle Entrate rischia il blocco delle attività dopo essere rimasta senza leve di comando, come ha detto Rossello Orlandi nel suo discorso di ringraziamento ai dipendenti dell’agenzia. E che l’attività dell’Agenzia ”non sia facilitata dalla sentenza della Corte Costituzionale” lo ammette anche il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, assicurando intanto che “la legittimità degli atti non è posta in discussione” e che quindi non si rischia “di perdere il prezioso lavoro svolto”. Lavoro che ha consentito in primis di riportare lo scorso anno nelle casse dello Stato 14,2 miliardi di tasse evase, e che renderà disponibile a breve, a portata di click, la dichiarazione dei redditi precompilata, per dire addio, nelle parole di Orlandi “a un 730 lunare”. Il ministero dell’Economia e le agenzie (l’illegittimità riguarda anche dirigenti di Dogane e Territorio), hanno il problema ben presente, dice ancora Padoan, sottolineando che si è alla ricerca di una soluzione che permetta “di risolverlo alla radice”. Possibile che si punti a una ‘soluzione ponte’, meglio se ‘a prova di ricorso’, in attesa che arrivi la legge, necessaria, come spiega Orlandi, “per indire il concorso, che cercheremo poi di portare a termine nel più breve tempo possibile”. Un ‘veicolo’, tra l’altro, potrebbe anche essere la delega di riforma della Pubblica amministrazione, al vaglio del Senato, dove già ci sono alcuni emendamenti che trattano proprio il tema dell’accesso ai ruoli apicali delle agenzie fiscali.
 
MA LE CARTELLE SONO VALIDE?
Le rassicurazioni del titolare dell’Economia e le parole del direttore dell’Agenzia, non bastano a placare le polemiche. Da un lato dei consumatori, che insistono con la nullità degli atti firmati dai dirigenti illegittimi: secondo Adusbef e Federconsumatori la sentenza della Consulta infatti “offre la possibilità a decine di migliaia di cittadini vessati dal Fisco, di poter ricorrere in giudizio per ottenere l’annullamento delle cartelle esattoriali” partite al termine di accertamenti firmati appunto da quei dirigenti, e intanto annunciano di aver già richiesto l’accesso ai nominativi dei “767 dirigenti delle Entrate (430 quelli delle Dogane e del Territorio)”. Mentre dalle file del Mef arriva la voce critica del sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti, che esprime sì solidarietà per gli 800 ‘illegittimi’ ma “altrettanta solidarietà la esprimo alle decine di migliaia di dipendenti dell’Agenzia delle Entrate che in quindici anni non hanno mai potuto misurarsi in un concorso pubblico per avanzare nella loro carriera”. Il ragionamento è questo: se i dirigenti non potevano essere nominati dirigenti, i loro atti sono nulli. Ma ovviamente non si conoscono i nomi dei 767 “illegittimi”, e quindi è impossibile sapere quali siano le cartelle “illegittime”. Per questo c’è chi ha chiesto al governo di rendere pubblici i nomi dei dirigenti coinvolti dalla sentenza. Ma è molto più probabile che arrivi prima un’altra legge per sanare la situazione. Intanto c’è chi, come lo Studio Cataldi, comincia a preparare il ricorso.
Ricorso avverso cartella Equitalia per carenza di poteri del dirigente che ha sottoscritto l’atto
 
Alla Commissione Tributaria provinciale di__________
RICORSO AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO
Il sig./la sig.ra______________nato/a a _________________il_________ e residente in ___________________ cod. fisc._____________________(OPPURE LA SOCIETà_______ IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, CON SEDE IN_____________) elettivamente domiciliato/a in__________________ via__________________presso lo studio dell’Avv.________________, telefax__________; pec___________________che lo/la rappresenta e difende in forza di procura in calce al presente atto, presso cui dichiara di voler ricevere ogni comunicazione o notifica; propone
RICORSO
avverso la cartella di pagamento n._____________, notificata il _______________da Equitalia Spa, quale Agente per la Riscossione per la Provincia di _____________ e contestuale istanza di sospensione (ex art. 47 d.lgs. n. 546/1992)
NEI CONFRONTI

– dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di _____________ in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in via_____________;

         di Equitalia S.p.a., quale agente della riscossione di________, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in via _______________
PREMESSO CHE:
in data____________________, al ricorrente veniva notificata da Equitalia S.p.A., agente per la riscossione della provincia di__________, la cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate n.  ___________________relativa all’asserito mancato pagamento dell’imposta_______________________(INSERIRE L’OGGETTO DELLA CARTELLA) oltre somme aggiuntive a titolo di sanzioni e interessi con cui Equitalia, agente per la riscossione della provincia di ____________ gli intimava di pagare la somma di euro________;
Con il presente atto il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, dichiara di spiegare formale opposizione avverso la cartella di pagamento sopramenzionata, in ragione dell’inesistenza giuridica dell’atto impositivo (avviso di accertamento del._________n.____________) prodromico alla stessa per violazione degli artt. 42, 1° comma, d.p.r. n. 600/1973 e 7 della l. n. 212/2000, per carenza del potere dirigenziale del delegante ovvero di chi ha sottoscritto l’avviso di accertamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente. 
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44); dell’art. 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15), nonché dell’art. 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, le norme che consentivano all’Agenzia delle Entrate di coprire le posizioni dirigenziali vacanti mediante il ricorso a contratti individuali di lavoro a termine con funzionari interni sono state dichiarate illegittime.
Ne consegue che la nomina a dirigente del Dott. ___________ che ha firmato l’atto prodromico alla cartella esattoriale deve ritenersi illegittima, in quanto incaricato di funzioni dirigenziali e non nominato in seguito a concorso pubblico, come risulta dall’istanza di accesso agli atti effettuata dallo stesso ricorrente e allegata al presente ricorso, per cui lo stesso era privo dei poteri necessari per poter rappresentare, con riferimento all’atto suddetto, l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Sulla base della carenza di qualifica e di potere del soggetto che l’ha sottoscritto, l’atto prodromico è, dunque, inesistente e la sua inesistenza comporta di conseguenza anche l’inesistenza della cartella esattoriale impugnata.

Per tutto quanto sopra esposto il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,
C H I E D E
a codesta Commissione Tributaria Provinciale, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso e per i motivi sopra esposti:
– di dichiarare l’inesistenza della cartella di pagamento sopra riportata per violazione degli artt. 42, 1° comma, d.p.r. n. 600/1973 e 7 della l. n. 212/2000, per carenza del potere dirigenziale del soggetto che ha sottoscritto il prodromico avviso di pagamento;
-di dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del Dlgs. 546/92, ricorrendone i presupposti di legge, la sospensione dell’ atto impugnato, atteso che un’eventuale prosecuzione dell’azione di riscossione comporterebbe pregiudizio economico per il ricorrente;
-di disporre la trattazione della controversia in pubblica udienza ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 546/92.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Il sottoscritto procuratore, ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. n. 115/2002 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad euro____________
Si allegano in copia:
– la cartella esattoriale impugnata;
– l’istanza di accesso agli atti;
– la sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale
Luogo e data______               Avvocato_______
______________________
Fonte: Il ricorso contro le cartelle Equitalia dopo la sentenza che dichiara nulli gli atti firmati da dirigenti senza concorso
(www.StudioCataldi.it)

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