La storia del controllo fiscale se prelevi dal conto corrente mille euro

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2016-11-15

Nel decreto fiscale c’è una norma che può far scattare accertamenti fiscali con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente in caso di prelievi dal conto corrente superiori a 1000 euro giornalieri e a 5mila mensili. Vediamo come funziona

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Prelevare dal conto corrente una somma superiore ai mille euro in un giorno o ai cinquemila in un mese potrà portare a indagini da parte dell’Agenzia delle Entrate? L’emendamento appena approvato al decreto fiscale e segnalato da Laleggepertutti.it parla esattamente di questo, anche se la storia va forse meglio spiegata.

La storia del controllo fiscale se prelevi mille euro

Nel decreto fiscale viene infatti fissato un limite numerico alle operazioni sul proprio conto oltre il quale scatterà automaticamente una presunzione di ‘nero‘ qualora il contribuente non riesca a dimostrare il contrario. Quindi a partire dal momento dell’approvazione e a dispetto del fatto che l’uso dei contanti abbia un limite più alto, pari a tremila euro (ma quel limiti non si applica a prelievi e versamenti sul proprio conto corrente, questa nuova norma funziona così:

Se è vero che nel conto corrente ci sono soldi tuoi e, in linea teorica, dovresti essere libero di farne quello che vuoi, ivi compreso prelevarli nella misura e nei tempi che preferisci, di fatto non è così: salvo per i professionisti (per i quali sussiste una sentenza della Corte Costituzionale che li salva da questo regime), tutte le volte in cui le cause del prelievo o del versamento in banca non possono essere dimostrate al fisco, quest’ultimo (o meglio, l’Agenzia delle Entrate) può presumere che, dietro l’operazione, si nasconda un’attività in nero. Scatta quindi il recupero a tassazione di quel reddito. Insomma una vera e propria sanzione per chi non sa dire da dove provengono o dove finiscono i suoi soldi sul conto corrente. Un principio che la legge stabilisce, in modo netto e chiaro per gli imprenditori, ma che spesso è stato applicato anche ai lavoratori dipendenti. La possibilità di effettuare un accertamento fiscale per prelievi o versamenti consistenti di denaro sul conto non ha salvato, infatti, in passato, neanche il lavoratore con reddito fisso, come il normale lavoratore dipendente (di norma ritenuto sempre al riparo dai sospetti dell’Agenzia delle Entrate). La giurisprudenza, infatti, ammette – sebbene non in via sistematica, ma solo laddove le evidenze di una possibile evasione fiscale siano conclamate – gli accertamenti bancari anche sui risparmiatori. Sicché è sempre bene, anche in tali ipotesi, conservare traccia dell’impiego del denaro contante a seguito di prelievo o versamento.
Si tratta, ovviamente, solo di una «presunzione» contraria al contribuente, che opera per di più in automatico, ma che consente sempre la prova contraria. Una prova, tuttavia, non sempre facile da raggiungere atteso che, spesso, dopo molto tempo, si perde traccia e memoria delle ragioni dei propri spostamenti monetari. Ecco allora che, oltre a una corretta causale, è sempre meglio conservare un archivio con le pezze giustificative dell’impiego di consistenti somme di denaro.

La presenza e il funzionamento della nuova norma sono stati confermati su Facebook dal sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti, che rispondendo in una polemica con Oscar Giannino ha spiegato: «Dal 1973 esiste una norma presuntiva che consente all’amministrazione finanziaria di conteggiare tra i ricavi quei prelevamenti dal conto corrente che il contribuente non è in grado di dimostrare per che finalità sono stati fatti. Una norma barbara che andrebbe eliminata, ma che nessuno ha mai toccato. Noi quanto meno abbiamo previsto che la presunzione contro il contribuente non possa scattare per prelevamenti fino a 1000 su base giornaliera e 5000 su base mensile. Quindi chi dice che è stata introdotta una nuova presunzione che non c’era, invece che finalmente limitata una che c’era da 40 anni, è in totale malafede oppure è un ignorante patentato».

Un tetto ai prelievi sul conto corrente?

La precisazione di Zanetti non fa che confermare i termini della questione, e colpisce che un sottosegretario parli di norma barbara e da eliminare ma che poi si vanti soltanto di aver messo un tetto alla stessa. Il Sole 24 Ore spiega la sentenza 228/2014 della Corte Costituzionale citata. In ogni caso questa è la replica nel merito di Giannino:

La norma dell’art 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che giustamente richiami, con grande scorno dell’Agenzia delle Entrate è stata giudicata costituzionalmente ILLEGITTIMA dalla Corte Costituzionale nella sua sentenza 6 ottobre 2014, n. 228. Solo che quella pronunzia, in ragione del merito del giudizio incidentale che ne era all’origine, vale solo per i professionisti e gli autonomi, in quanto si riferiva al combinato tra il DPR 600 del 73 e l’art. 32 cit. al comma 1, numero 2), come modificato dall’art. 1 della Legge n. 311/2004, che espressamente prevede “I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18 comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempre che non risultino risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni.”
E’ una premessa in punta di diritto fondamentale, perché in quella sentenza, pur limitata agli autonomi, la Corte respingeva sia l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, sia che la presunzione di accertamenti su prelievi-redditinero potesse essere retroattiva rispetto alla norma del 2004.
Poiché, come sappiamo tutti benissimo, questa pronunzia della Corte NON piace all’apparato tributario, ecco che interviene ora la norma in modifica del decreto fiscale: una norma che ha valenza generale e NON SOLO rispetto ai redditi autonomi come nel caso della norma del 2004, una norma che pone oggi diversi tetti giornalieri e mensili ed anche una soglia numerica da considerare per gli accertamenti, ma che ai miei occhi è MOLTO GRAVE PERCHE’:
– ribadisce il principio che la Corte Costituzionale aveva respinto, ribadisce l’inversione dell’onere della prova,
– e perché ha appunto valenza generale.

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