La pensione di reversibilità alle giovani vedove sarà il nuovo reddito di cittadinanza?

di Giovanni Drogo

Pubblicato il 2016-07-18

Dopo la bocciatura della Corte Costituzionale di una norma “anti-badanti” che limitava l’ammontare della pensione alle vedove (e ai vedovi) troppo giovani si apre una nuova nuova incredibile opportunità per tutti quei giovani disoccupati che una pensione non l’avranno mai

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Sta facendo molto parlare la sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 15 giugno 2016 che ha dichiarato l’incostituzionalità di una norma del nostro ordinamento, introdotta nel 2011, che decurtava la pensione di reversibilità al coniuge nel caso il matrimonio fosse stato contratto tra persone con almeno vent’anni di differenza le cui unioni fossero durate meno di dieci anni. Le legge, che si applicava sulle pensioni versate a partire dal 2012,  era stata soprannominata “anti-badanti” (naturalmente quelle giovani) e aveva l’obiettivo di evitare presunte frodi all’erario.

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La distribuzione delle pensioni per importi medi (Corriere della Sera, 19 giugno 2016)

L’amore non ha età

La legge in questione è l’art. 18, comma 5, del decreto-legge numero 98 del 6 luglio 2011 emanata dall’allora Governo Berlusconi e voluta dal Ministro dell’Economia Giulio Tremonti che prevedeva che qualora uno dei coniugi avesse più di settanta anni e la differenza d’età fosse superiore ai vent’anni allora la pensione sarebbe stata ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al limite fissato di dieci anni. Il che significa che se una pensione di reversibilità “normale” (ovvero qualora non ci siano figli minorenni o con inabilità) ammonta al 60% della pensione percepita dal coniuge defunto allora in questo caso l’assegno pensionistico sarebbe stato ulteriormente e arbitrariamente ridotto. Stando a quanto riferiva il Sole 24 Ore il provvedimento riguarda circa 8.000 pensioni ovvero meno del 4% di quelle liquidate ai coniugi superstiti ogni anno.

Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale e’ proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore eta’, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995.

Come rircorda Ugo Magri sulla Stampa all’epoca dell’approvazione della norma ci fu un fiorire di storielle sugli anziani raggirati dalle donne dell’Est. Oppure sulle donne di una certa età che cadono nella trappola della seduzione di astuti latin lover provenienti da remote isole caraibiche. La Corte però ritiene che la presunzione di frode, sulla quale si fonda la norma, per i matrimoni tra una persona con più di settant’anni e una persona di vent’anni più giovane sia assolutistica e precluda ogni prova contraria. Si legge nella sentenza che la norma in oggetto “pur di accentuare la repressione di illeciti, già sanzionati dall’ordinamento con previsioni mirate (sentenze n. 245 del 2011, punto 3.1. del Considerato in diritto, e n. 123 del 1990, punto 2. del Considerato in diritto), si enfatizza la patologia del fenomeno, partendo dal presupposto di una genesi immancabilmente fraudolenta del matrimonio tardivo“. Inoltre la Corte ravvisa un intento discriminatorio da parte del legislatore nei confronti delle vedove e fa notare come il provvedimento ponga dei limiti alla libertà di compiere scelte personali in ambito familiare e affettivo in contrasto con l’articolo 29 della Costituzione che garantisce “la libertà dell’individuo ad operare le scelte più intime e personali della propria esistenza“. È per questo motivo che la Corte, tenendo conto anche del mutamento dei costumi (chissà cosa avrà da dire in merito l’economista della Lega Nord Claudio Borghi), ha deciso di dichiarare incostituzionale la norma voluta da Tremonti.

Un nuovo reddito di cittadinanza?

Ma c’è di più, perché non è vero che sono solo le badanti (e quindi gli stranieri) a sposare uomini (o donne, in fondo ci sono anche le Unioni Civili) di molto più anziani. All’interno della casistica dei matrimoni tra signori anziani e donne più giovani ci sono anche coppie “made in Italy”. Ne è un esempio il caso di una coppia che si sposerà a breve: lui è un pensionato, vedovo, ultrasettantenne, lei una quarantenne. Entrambi sono italiani e hanno deciso si sposarsi. E forse questa sentenza potrebbe aprire nuove possibilità per coloro che sanno che una pensione non ce l’avranno mai, ovvero i giovani lavoratori incastrati tra un contratto a tempo determinato e la partita IVA “di comodo”. Una forma fai da te di reddito di cittadinanza dove lo Stato finanzia il mantenimento di tutti coloro che un lavoro non riescono a trovarlo (o a tenerlo). Naturalmente non è certo una soluzione realisticamente praticabile sul lungo periodo, qualora la giovane vedova (o il giovane vedovo) dovesse risposarsi allora perderebbe il diritto alla pensione di reversibilità. A meno ovviamente di non risposare di nuovo un arzillo vecchietto, certo però si arriverà ad un punto in cui di pensionati avanti con gli anni ce ne saranno sempre meno e soprattutto le pensioni saranno sempre meno cospicue. E a guardare gli importi medi delle pensioni ai superstiti non è che si possa dire che le vedove nuotino nell’oro.

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