Il modello per chiedere l'esenzione dal Canone Rai

di Giovanni Drogo

Pubblicato il 2016-03-25

Finalmente l’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità con le quali presentare la richiesta di esenzione dal Canone Rai, chi può utilizzarlo, come funziona la procedura e quali sono i termini entro i quali inoltrare la dichiarazione sostitutiva

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Che quest’anno il Canone Rai si sarebbe pagato a rate e tramite la bolletta dell’energia elettrica lo sapevano in molti. Tra questi sicuramente c’era l’Agenzia delle Entrate che però ci ha messo quasi tre mesi per pubblicare il modello tramite il quale presentare la dichiarazione sostitutiva per chiedere l’esenzione dal Canone Rai. Non che ci fosse tutta questa fretta, in fondo la prima rata del Canone quest’anno si pagherà con la bolletta di luglio, ma dal momento che si tratta della tassa più odiata dagli italiani era davvero così difficile fare chiarezza fin da subito?

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Il modello per presentare la dichiarazione sostitutiva del Canone Rai

Chi deve pagare il Canone?

Per prima cosa ribadiamo quali sono gli utenti che dovranno pagare il canone. Si tratta di tutti gli intestatari di un’utenza elettrica nel luogo di residenza anagrafica che posseggono un apparecchio «atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo», questa definizione comprende ovviamente anche coloro che guardano solo le trasmissioni satellitari, via cavo oppure quelle delle emittenti private. Il Canone, come dovrebbe essere ormai noto (e non è una novità del 2016) si paga infatti sul possesso del televisore e non sul suo utilizzo. Motivo per cui da quest’anno non potrà più essere ottenuta l’esenzione dal Canone tramite suggellamento del televisore.

Chi è intestatario di un’utenza elettrica ma non ha un televisore deve pagare il Canone?

Se in casa non avete alcun dispositivo o apparecchio in grado di ricevere trasmissioni radiotelevisive ovviamente non dovrete pagare il Canone (che è una tassa sul possesso dell’apparecchio). Se non avete una TV ma avete un PC, un tablet (privi di sintonizzatore) e una radio sarete lo stesso esentati dal pagamento del Canone perché secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1997, 449, «non esistono più canoni ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici nell’ambito familiare». Per farlo, dal momento che la nuova normativa parte dalla presunzione che ogni utenza per la fornitura elettrica domestica implichi il possesso di un apparecchio televisivo (o equivalenti) dovrete però fare una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Ed è proprio questa categoria di persone a dover utilizzare il modello messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
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Chi deve presentare la dichiarazione sostitutiva di esenzione dal Canone?

Possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo coloro che intendono dichiarare che nessun componente della famiglia anagrafica in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica detiene un apparecchio televisivo. In questo modo chi non ha una TV (o un apparecchio atto alla ricezione del segnale come un monitor con sintonizzatore) sarà esentato dal pagamento del Canone. La dichiarazione sostitutiva di non detenzione può essere presentata anche da coloro che al 31 dicembre 2015 hanno presentato la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo che intendono dichiarare che nelle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare della bolletta per la fornitura dell’energia elettrica non ci sono ulteriori apparecchi televisivi. Il terzo caso è quello che interessa molti nuclei familiari, quelli dove l’utenza dell’energia elettrica e il Canone Rai sono intestati a due persone differenti facenti però parte del medesimo nucleo familiare. Chi rientra in questa categoria potrà presentare la dichiarazione per attestare che il Canone non deve essere addebitato al dichiarante e alle utenze elettriche a lui intestate poiché  «il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale». Infine la dichiarazione deve essere resa anche in caso di acquisto di un apparecchio radio-televisivo (qualora sia il primo) per comunicare l’Agenzia delle Entrate di essere diventati titolari di un abbonamento per il Canone Rai. La dichiarazione può essere compilata da un erede di un abbonato qualora l’intestatario dell’utenza dell’energia elettrica sia deceduto. Le istruzioni per la compilazione dell’autocertificazione le potete trovare qui.
 

Con quale modalità può essere presentata la dichiarazione sostitutiva?

Il documento può essere inoltrata direttamente dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate. Per poter utilizzare questa procedura telematica si dovrà prima completare la procedura di registrazione per ottenere username e password. Alternativamente il modulo può essere  consegnato tramite gli intermediari abilitati appositamente delegati dal contribuente che però saranno tenuti a consegnarvi una copia della dichiarazione. In alternativa, e qualora non sia possibile presentare domanda in via telematica il modello potrà essere inviato al “classico” sportello SAT di Torino inviando una raccomandata con allegato il documento d’identità del dichiarante a: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
 

Quali sono i termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di esenzione dal Canone?

Solo per quest’anno (2016) la dichiarazione sostitutiva presentata in via telematica o tramite gli intermediari abilitati entro il 10 maggio 2016 sarà valida per tutto il 2016. In caso di invio a mezzo postale il termine è invece fissato al 30 aprile 2016. In caso la dichiarazione venga presentata via posta dal 1 maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016 e in via telematica dal 11 maggio 2016 fino al 30 giugno 2016 l’autocertificazione avrà invece effetto effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016 (ovvero per la seconda rata del Canone 2016). Nel 2017 però le cose cambieranno leggermente, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione andrà infatti presentata ogni anno e per essere valida per l’intero anno 2017 (e così per gli anni a venire) solare dovrà essere consegnata dal 1° luglio 2016 entro il 31 gennaio 2017. Una volta a regime la dichiarazione “presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione
 
 

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