Il D.L. Fallimenti sotto la lente

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2015-08-20

Lucio Di Gaetano pubblica su NoisefromAmerika un articolo sul DL Fallimenti, raccontandoci qualcuna delle assurdità psichiatriche della burocrazia italiana: Per farla breve il Fisco – da compartecipe del rischio di impresa: incassa, se l’impresa guadagna e non incassa se l’impresa perde – si è trasformato in “gabellatore a forfait” e ciò, ribadisco, solo per non …

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Lucio Di Gaetano pubblica su NoisefromAmerika un articolo sul DL Fallimenti, raccontandoci qualcuna delle assurdità psichiatriche della burocrazia italiana:

Per farla breve il Fisco – da compartecipe del rischio di impresa: incassa, se l’impresa guadagna e non incassa se l’impresa perde – si è trasformato in “gabellatore a forfait” e ciò, ribadisco, solo per non dover affrontare lo scottante tema dell’attendibilità del bilancio aziendale (la cui falsificazione, come noto, è stata in passato addirittura depenalizzata). Se questo processo, da un lato, ha indotto maggiori certezza in termini di introito fiscale complessivo, dall’altro ha fatto sì che le imprese in reale difficoltà, la cui redditività è temporaneamente o definitivamente pregiudicata dall’andamento di mercato, si trovino a dover pagare le imposte come se mietessero utili: e da 7 anni a questa parte, credetemi, il fenomeno è macro-economicamente rilevantissimo.
Le norme in materia di perdite su crediti rientravano in questo quadro: visto che l’imprenditore può esser tentato dal facile strumento della svalutazione dei crediti onde simulare perdite e abbattere l’utile fiscale, che si fa? Si fanno serie indagini sul merito del credito delle controparti? Ma vaaa! E’ di gran lunga più semplice dichiarare indeducibili le perdite e costringere l’impresa a pagare le tasse esattamente come se il rischio di credito fosse roba da alieni. Si poteva procedere alla deduzione solo entro limiti molto stringenti e preferibilmente previo esperimento di azioni legali infruttuose: con l’ulteriore tragico risvolto che le imprese avevano l’obbiettivo interesse a esperire il recupero giudiziale anche in presenza di debitori palesemente incapaci di pagare e al solo scopo di ottenere la deducibilità fiscale (chissà perché i tribunali italiani sono intasati!).

E non è l’unica.

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