Circolare, Alfano. Circolare!

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2014-10-07

Il ministro dell’Interno – e wannabe leader delle Sentinelle in Piedi – vuole cancellare tramite circolare le unioni civili certificate dai Comuni. Vediamo di preciso dove se la può mettere

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In un impeto di wannabe leader delle Sentinelle in Piedi, Angelino Alfano ha annunciato oggi che vuole ordinare tramite circolare del ministero dell’Interno la cancellazione di tutte le trascrizioni delle unioni tra persone dello stesso sesso contratte all’estero. I prefetti, ha detto Alfano in un’intervista a RTL, dovranno rivolgersi ai sindaci dei loro territori «chiedendo il ritiro formale e la cancellazione delle trascrizioni. In caso di inerzia – ha concluso – si procederà all’annullamento d’ufficio».  La circolare dovrebbe partire oggi stesso, anche se ancora non se ne ha notizia ufficiale.
 
PERCHÉ ALFANO DEVE CIRCOLARE
Per capire l’effetto di questa disposizione bisogna prima spiegare cos’è una circolare, ovvero una raccolta di disposizioni che hanno valore soltanto nell’area «limitata all’ordinamento interno dell’organizzazione e non trovano, quindi, applicazione nei confronti degli estranei che si rapportano con essa». Con una circolare si possono annullare le ordinanze dei sindaci, ma non risulta che i sindaci abbiano fatto ordinanze sulle unioni civili. In più c’è da ricordare una sentenza del Consiglio di Stato: «La pubblica amministrazione può in via generale discostarsi dalle indicazioni contenute in una circolare, motivando adeguatamente tale scelta sulla base della concreta e specifica conformazione che si ritiene conveniente debba assumere la cura del pubblico interesse (Sez. V, Sent. 20 agosto 2001, n. 4466)»: A questo punto è anche possibile che qualche prefetto usi questa motivazioni per sottrarsi, semplicemente, alla circolare di Alfano. Il Codacons ha poi sollevato un altro argomento, annunciando un ricorso collettivo al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per ottenere l’annullamento del provvedimento di Alfano, perché «viola palesemente quanto disposto in tema di coppie di fatto dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo e, in quanto tale, è illegittima». La Corte di Strasburgo con una sentenza del 2010 ha ammesso l’esistenza del diritto alla vita familiare anche in favore delle coppie formate da soggetti dello stesso sesso – spiega l’associazione – e ha confermato che il concetto di vita familiare deve necessariamente includere anche la ”famiglia di fatto”, ossia il legame stabilito tra persone che vivono insieme anche fuori dal matrimonio, indipendentemente dal loro sesso.

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La situazione sui matrimoni fra persone dello stesso sesso negli Stati Uniti (Infografica da Vox)

Proprio in riferimento alla sentenza di Strasburgo, il Codacons sottolinea come i provvedimenti dei sindaci che prevedono la trascrizione delle nozze gay contratte all’estero sono pienamente legali, perché tali atti non introducono l’istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma si limitano a riconoscere i legami tra persone che rappresentano una coppia di fatto o che hanno contratto formale matrimonio all’estero, in conformità di quanto previsto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. La circolare di Alfano, quindi, viola le disposizioni di Strasburgo, e in quanto tale sarà impugnata al Tar del Lazio dal Codacons attraverso un ricorso collettivo al quale già da oggi possono fornire la preadesione gay, associazioni per i diritti civili, etero, coppie di fatto, e chiunque intenda difendere il concetto di vita familiare indipendentemente dal sesso delle persone. Che la circolare non sia considerato lo strumento giuridicamente più corretto per questo tipo di decisioni, poi, lo sottolinea l’avvocato Maria Grazia Sangalli di Rete Lenford all’Huffington Post: «I prefetti non hanno il potere di annullare le trascrizioni. Secondo l’Ordinamento di stato civile hanno soltanto un potere di vigilanza e un potere ispettivo. Però possono segnalare anomalìe al ministero. […] Le circolari non sono vincolanti né normative, semplicemente impartiscono istruzioni. Ciò significa che i sindaci italiani possono cominciare a trascrivere questi matrimoni quando vogliono anche perché è lo stesso ordinamento dello stato civile a prevedere la registrazione delle nozze dei cittadini italiani avvenute fuori dai confini».
 
LA QUESTIONE DI BOLOGNA 
Ma forse non c’è bisogno di arrivare alla Corte Europea. Della questione abbiamo parlato già qui, in occasione del caso di Bologna che vedeva contrapposto prefetto e sindaco. E segnalavamo la differenza tra matrimonio e unione civile, alla base del riconoscimento del legame giuridico. A Grosseto un tribunale ha ordinato al comune di trascrivere un matrimonio gay, facendo riferimento a due fonti di diritto: la sentenza della Consulta:

La Corte Costituzionale si era espressa sulla questione di legittimità costituzionale delle norme poste a fondamento del rifiuto dell’ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni del matrimonio di due persone dello stesso sesso, e nella parte in cui non consentono a persone di orientamento omosessuale di contrarre matrimonio.
Pur negando l’esistenza di una norma costituzionale che riconosca il diritto al matrimonio di persone dello stesso sesso, la sentenza della Consulta affermò che nel concetto di “formazioni sociali” di cui all’art. 2 Cost. è inclusa l’unione omosessuale, ma il riconoscimento e la garanzia di tale diritto, è da ricondurre ad un’esclusiva scelta del Parlamento.

…e una sentenza del 2012 che arrivava dal Palazzaccio:

Il caso deciso qualche anno fa dalla Cassazione riguardava una coppia omosessuale di Latina che consacrò l’unione in Olanda e tentò di far trascrivere il matrimonio in Italia. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello respinsero l’istanza, ribadendo la contrarietà all’ordine pubblico italiano del matrimonio tra persone dello stesso sesso.
In quell’occasione però la Cassazione si distaccò dal precedente criterio dell’”inesistenza” dell’atto di matrimonio celebrato all’estero e pur giungendo alla medesima soluzione dell’intrascrivibilità dell’atto per “inidoneità a produrre effetti giuridici” nell’ordinamento italiano, riconobbe che anche i componenti di una coppia omosessuale stabilmente convivente sono considerati titolari del “diritto a una vita familiare” e del “diritto di vivere liberamente una condizione di coppia” in quanto formazioni sociali ex art. 2 Cost.
Per questo motivo, anche se secondo la legislazione italiana la coppia omosessuale non può far valere il diritto a contrarre matrimonio e, quindi, neanche il diritto a trascrivere il matrimonio contratto all’estero, tuttavia, in presenza di “specifiche situazioni”, i componenti della coppia hanno diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia eterosessuale coniugata.

I matrimoni gay e le unioni civili in Europa (infografica da: Wikipedia)
Ed ecco la spiegazione di Altalex:

Non essendo violata nessuna delle disposizioni di legge sopra richiamate, che impedisca la trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all’estero secondo le forme previste dalla legge straniera e che, quindi, spieghi effetti civili nell’ordinamento dello Stato dove è stato celebrato, e non avendo questa trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicità di un atto già valido di per sé, i giudici hanno ordinato all’Ufficiale dello stato civile di procedere alla trascrizione. In questo senso la trascrizione, non influisce direttamente sullo status dei due soggetti, ma sarà importante per dimostrare, come per tutte le coppie di fatto, la stabilità o la durata dell’unione. Si pensi al caso dell’affidamento di un minore alle coppie omosessuali i cui casi sono sempre più frequenti.

Tutte queste fonti sono di portata superiore a una circolare del ministero dell’Interno. Ecco perché Alfano ha torto.

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