Che cos'è il Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.)

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2015-08-11

Come e quando si somministra il T.S.O. nelle regioni italiane. Le responsabilità del sindaco e del giudice. E quei numeri strani sui trattamenti in Italia

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Ieri ne ha parlato Luigi Manconi: «La morte di Andrea Soldi dimostra che il Tso, il trattamento sanitario obbligatorio, da ricovero a tutela di chi rifiuta cure necessarie, si sta trasformando in una sorta di mandato di cattura. Con l’alto rischio che venga eseguito con metodica da fermo di polizia “classico” che tradizionalmente si chiude in maniera tragica». Sono già tre nel 2015 i morti a causa del TSO: «Uno a giugno nel salernitano ha avuto un arresto cardiaco dopo alcuni giorni da un Tso piuttosto sbrigativo. L’altro, la settimana scorsa, nella bassa padovana impressionante: con i carabinieri, mandati a prelevare il paziente, che davanti alla reazione hanno esploso colpi di pistola, uno dei quali lo ha ucciso. La legge prevede il Tso a tutela del paziente. Ma serve un personale formato o finisce come a Torino». Il ministero della giustizia spiega sul suo sito quando si ricorre al TSO:

Nessuno può essere sottoposto a visite mediche o a ricovero ospedaliero contro la sua volontà.
Il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) per malattia mentale può avvenire in condizione di degenza ospedaliera solo:
se esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici
se l’infermo non voglia sottoporsi volontariamente a tali trattamenti
qualora non vi siano le condizioni che consentano di adottare tempestive e idonee misure straordinarie extraospedaliere.
Il T.S.O. è disposto:
con provvedimento motivato del sindaco del comune dove risiede la persona nei cui confronti si vuole disporre il trattamento o del comune dove la persona momentaneamente si trova, nella sua qualità di autorità sanitaria
su proposta motivata di un medico, convalidata dalla A.s.l.
Entro 48 ore dal ricovero il provvedimento deve essere trasmesso al giudice tutelare.
Il giudice tutelare nelle 48 ore successive deve provvedere, convalidandolo o non convalidandolo.
Se il T.S.O. non viene convalidato, il sindaco deve disporne l’immediata cessazione.
Entro trenta giorni (dalla scadenza del termine di 48 ore per la convalida) il sindaco può proporre ricorso contro la mancata convalida del provvedimento che dispone il T.S.O..

In un articolo pubblicato oggi, il Corriere della Sera riepiloga i numeri del T.S.O.:

I numeri dell’utilizzo di queste procedure sanitarie forzose, previste per pazienti con gravi disturbi psichici o malattie infettive (che prevedono la richiesta dello psichiatra e della Asl, l’autorizzazione del sindaco e la convalida del giudice) sono incompleti, e a volte contraddittori. Secondo l’ultima analisi comparata fornita dall’Istat nel 2013, sono stati 9.021 i malati sottoposti a Tso, dei quali circa un terzo per schizofrenia, la malattia di cui soffriva Andrea Soldi. Al Nord erano stati 3.352, al Centro 1.638, nel Sud 2.162. Da evidenziare un dato fra tutti: dei 1.869 casi di Tso delle isole solo in Sicilia se ne erano registrati 1.585. Un record: nessuna altra regione superava i mille casi e ben un trattamento obbligatorio su sei era stato in Sicilia. Molto più numerosi non solo delle piccole regioni come la Valle d’Aosta, ultima in classifica con 35, ma anche del Piemonte (553). Una tendenza registrata anche nel 2011. Dei 9.372 casi, più di uno su tre era stato al Nord (in Piemonte 667). Ma in Sicilia se ne erano contati ben 1.509.

I numeri del Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.)

trattamento sanitario obbligatorio TSO
I numeri del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) (Corriere della Sera, 11 agosto 2015)

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