E alla fine il governo rimanda gli indennizzi per le banche risolte

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2016-02-11

Nel CdM di ieri niente norme per i rimborsi degli obbligazionisti subordinati. Si torna alla versione inziale con due decreti

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Attesi già per la fine di gennaio. Poi rimandati di qualche giorno, ma annunciati come imminenti, prima via ‘norme secondarie’ – decreto ministeriale e della presidenza del consiglio, come indicato in legge di Stabilità – poi via decreto legge per accelerarne i tempi e evitare di inciampare subito in ricorsi. Alla fine i criteri per distribuire i 100 milioni di ‘intervento umanitario’ di indennizzo per i risparmiatori delle vecchie Banca Etruria, Banca Marche, Carife e Carichieti non sono arrivati nemmeno ieri sera, con il ‘maxi-decreto’ banche che il governo si appresta a varare. E si allungano di nuovo, quindi, i tempi d’avvio dell’intera procedura che già era passata di stretta misura dall’esame di Bruxelles.

E alla fine il governo rimanda gli indennizzi per le banche

Un po’ a sorpresa l’esecutivo, che fino a martedì sembrava intenzionato a dare il via agli indennizzi per decreto legge – quindi immediatamente operativo – ha deciso di tornare sui suoi passi, e di procedere – comunque non oggi – con atti amministrativi. Una strada “più flessibile”, viene spiegato, che per essere eventualmente corretta non avrebbe bisogno di tornare in Parlamento, anche se si presta più facilmente a essere bloccata in partenza, visto che per contestare un atto amministrativo basta un ricorso al Tar, da cui è possibile ottenere un’immediata sospensiva. Motivo questo alla base dell’ipotesi decreto legge. La scelta di un nuovo rinvio lascia disorientati per primi gli obbligazionisti, che attendono di conoscere quanta parte dei loro risparmi azzerati con il salvataggio delle 4 banche potranno sperare di rivedere. Spiega oggi Giovanni Negri sul Sole 24 Ore:

Di certo però il lavoro di questi giorni, che aveva portato alla redazione di un capo del decreto legge, non verrà cestinato. Anche perché i binari sono ormai tracciati e la gran parte dei nodi tecnici è stata sciolta. A partire dal tetto massimo che potrà essere rimborsato a ogni singolo investitore fissato a 100mila euro per ragioni di coerenza e di tenuta del sistema, visto che la medesima cifra è quella assicurata dal Fondo interbancario di garanzia. L’accesso al Fondo di solidarietà istituito dalla Legge di stabilità, con 100 milioni di disponibilità, costituisce una modalità di ristoro del pregiudizio subito per la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Tuf nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento. I collegi arbitrali, almeno 8, messi in campo dalla Camera arbitrale dell’Anac, dovranno poi tenere conto di una serie di elementi tra i quali l’attribuzione, non giustificata da criteri oggettivi, da parte della banca agli strumenti finanziari di propria emissione, o emessi dal gruppo di appartenenza, di una classe di rischiosità o complessità inferiore rispetto a quella attribuita ad un analogo prodotto emesso da un soggetto terzo; l’adozione di procedure per la profilatura degli investitori strutturate in modo da orientare la classificazione verso i profili più elevati; la presenza di misure di incentivazione del personale della banca con oggetto la distribuzione degli strumenti finanziari subordinati di propria emissione.
Ma dovranno anche essere valutate l’adozione di politiche o prassi commerciali volte alla distribuzione preferenziale degli strumenti finanziari subordinati di propria emissione e la concentrazione superiore al 20% dell’investimento in strumenti finanziari subordinati emessi dalla banca rispetto al patrimonio complessivo, rappresentato dalla liquidità e dal portafoglio in strumenti finanziari, detenuto per conto dell’investitore alla data di conclusione dell’operazione nel caso in cui il profilo dell’investitore sia, anche di fatto, riconducibile a categorie basse o medio-basse, ovvero a categorie equivalenti.

Gli obbligazionisti interessati ad accettare la strada della soluzione arbitrale, che dovrebbe concludersi con un lodo (anche se restavano dubbi su questo punto soprattutto sul versante dell’impugnabilità) sono chiamati a presentare ricorso alla Camera arbitrale entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore delle norme.

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