Angelino Alfano e le norme antimafia contro i jihadisti

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2014-09-15

Una lunga lettera del ministro dell’Interno al Corriere della Sera

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Angelino Alfano scrive una lunga lettera al Corriere della Sera in cui propone di utilizzare le norme antimafia contro i jihadisti:

Tutto questo per colpire a tenaglia, quanto più efficacemente possibile,la figura del «lupo solitario», cioè dell’aspirante jihadista cresciuto inEuropa, auto-radicalizzatosi, che persegue il proposito di unirsi aicombattimenti in aree di conflitto — come, per esempio, quelli cheavvengono oggi in territorio siro-iracheno —, che non opera in contestiassociativi, né agisce come mero mercenario e che rientra in Occidenteda teatri di scontro, come potenziale protagonista, «scheggia impazzita», di gesti eclatanti di violenza. Andando nel dettaglio, le norme del codice penale, introdotte nel 2005 (con il d.l. 27 luglio 2005,n.144), all’indomani degli attentati di Londra che avvennero nel luglio di quell’anno,puniscono le attività di arruolamento e addestramento al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo, anche serivolti contro uno Stato straniero e anche se siano commessi fuori dai casi di associazione,ma sembrano quantomeno implicare la sussistenza (con i relativi oneri probatori) diun rapporto diretto. Oggi, invece, per neutralizzare questo tipo di pericolo, occorre che la partecipazione ad atti di violenza terroristica, e quindi anche lo stesso tentativo di parteciparvi, venga perseguita in maniera autonoma, cioè anche seappaia il frutto di scelte e comportamenti strettamente individuali che giungano a capo di un percorso di auto-indottrinamento del soggetto. Sitratta, insomma, di attualizzare il nostro armamentario normativo,aggiungendovi una nuova previsione che tenga conto dell’evoluzionedella minaccia e della necessità di non prestarle fianchi scoperti chepossano farci correre il rischio di rendere meno efficace la nostrarisposta. Un ulteriore affinamento, dettato da una speculare esigenzadi prevenzione, potrà riguardare l’articolo 4 del codice antimafia,secondo il quale le misure di prevenzione personale possono già essereapplicate a coloro che siano indiziati di commettere reati con finalità diterrorismo, interno o internazionale, o di porre in essere attipreparatori in tal senso. Tuttavia, la tipologia di pericolo che si vuoleaffrontare, guardando anche all’allarmante quanto subdolo fenomenodei foreign fighters, richiede un ulteriore sforzo di tipizzazione,declinando, senza incertezze, anche a livello della normativa diprevenzione, questa figura particolare di aspirante combattente. Loscopo è quello di neutralizzarne alla radice la pericolosità,applicandogli la misura della sorveglianza speciale di pubblicasicurezza che lo priverebbe di ogni capacità di nuocere. In ambitoeuropeo, inoltre, è andata avanti la nostra proposta di costituire unasquadra multidisciplinare, mirata specialmente al monitoraggio deicombattenti stranieri. Sono queste le strade che si stanno tentando diimboccare anche in altri Paesi con maggiori difficoltà del nostro, poichénon dispongono, come invece l’Italia, di norme di prevenzione.

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