Anatocismo, la sentenza di Parma

di neXtQuotidiano

Pubblicato il 2015-07-05

Il giudice respinge il ricorso dei consumatori

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Non ci sono solo le, tante, sentenze a favore dei clienti e delle associazioni dei consumatori. L’anatocismo, semplificando l’applicazione degli interessi sugli interessi già maturati da parte delle banche, dopo le modifiche introdotte al Testo unico bancario dalla legge di stabilità 2014, continua ad essere materia impegnativa per i tribunali di tutta Italia. Nell’ultimo caso, in una sentenza depositata il 25 giugno dal Tribunale di Parma, il giudice ha respinto il ricorso dell’associazione dei consumatori ricorrente, di fatto dando ragione agli istituti di credito. La nuova norma, ricorda il giudice Antonella Ioffredi nella sentenza consultata dall’Adnkronos, “prevede un divieto di capitalizzazione periodica degli interessi (anatocismo) innovando rispetto alla norma previgente che disponeva invece la legittimità dell’anatocismo alla sola condizione che gli interessi attivi e passivi fossero capitalizzati con la stessa periodicità (nella prassi bancaria, trimestrale)”.
ANATOCISMO, LA SENTENZA DI PARMA
E, secondo l’associazione dei consumatori, la nuova disposizione di legge “avrebbe implicitamente abrogato” l’ultima deliberazione del Cicr in materia, del 2000, che consente l’anatocismo. Delibera, questa, che invece “continua ad essere applicata dagli istituti di credito, in attesa della nuova disciplina Cicr”. Due gli elementi che, nel merito, inducono il giudice a respingere il ricorso. Primo “non sussiste il presupposto del ‘periculum in mora'” che, nella tesi dei consumatori, consisterebbe nel fatto che “l’elevatissima diffusività del comportamento oggetto del giudizio potrebbe determinare un danno collettivo enorme ed un grave pregiudizio per l’ammnistrazione della giustizia, ove i consumatori danneggiati dovessero agire in giudizio per chiedere il rimborso”. Secondo, ‘i giusti motivi di urgenza’ alla base del ricorso “non possono ravvisarsi, di per sé, genericamente nel carattere diffuso di un danno alla collettività di consumatori indeterminata”.

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